26 gennaio 2005

circolari decreto flussi 2005

Cari amici,
sul sito del Ministero del lavoro sono state pubblicate le circolari relative al decreto-flussi per i lavoratori neocomunitari e a quello per i lavoratori stranieri.

Giro il messaggio di Silvia Canciani (che ringrazio), che riporta il link alle circolari stesse e agli allegati (contenenti i moduli da utilizzare per le richieste di autorizzazione).

Per la spedizione delle richieste si applica quanto anticipato ieri: raccomandata da ufficio postale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-flussi in Gazzetta Ufficiale.

E' possibile avere notizia della pubblicazione dei decreti, controllando la pagina http://www.gazzettaufficiale.it/guri/elenco?service=0

La Gazzetta Ufficiale del giorno viene inserita nel tardo pomeriggio. I decreti dovrebbero apparire nella sezione "Decreti Presidenziali".

Alcune indicazioni aggiuntive:

1) Per quanto riguarda i lavoratori neocomunitari, si applica la procedura definita nella circolare n. 14/2004 (http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/normative/2004/20040428circolare+14+del+28+aprile2004.htm), e si usa la modulistica allegata a quella circolare:

- modello richiesta autorizzazione
(http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/emgxl6pgp6tr3gqxctwdyo3a75peaf2yifi56q4o4mt6cjkjrwcdozyn4s5nxaimb2xr7pzqqzvwmnbhqwhbqxr2nog/mod%2erichiesta1.doc)

- modello richiesta autorizzazione in casi particolari (http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/er2idu55wc2h2xwkg3wmrvlzfjzlmp7czh6qluatadpue45xr2chxcij5jsifaprnkvyssqnz3szi5nkdklkfb5yzch/modellofuoriquota.doc)

-modello contratto individuale (http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/ejiwihsncnkfh3j5kv6h6eg3opw3lh6mvc2zbd6y6spbcwkypgeefmlv572wi5reqdmskencksuybb2ctzlvnn3qzqh/modellocontratto.doc)


2) Per quanto riguarda i lavoratori stranieri non comunitari, la Circolare 1/05 stabilisce che

"Qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario - da esprimere necessariamente in ore e minuti - sia apposta a mano sulla busta."

Devono essere compilati due moduli: la richiesta di autorizzazione (all. 2, per lavoro domestico; all. 3, per lavoro subordinato di altro genere) e il modello di contratto (all. 4, per tutti i casi).

I moduli sono molto simili a quelli gia' utilizzati in passato, e il significato delle varie voci e' spiegato nella Circolare del Ministero del lavoro n. 55/2000 (http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/normative/2000/circ+n.+55+del+28+luglio+2000.htm).

Vi sono pero' alcune novita': devono essere allegate
- copia del documento di identita' del datore di lavoro (se il datore di lavoro e' uno straniero, va allegata copia del permesso di soggiorno)
- copia del passaporto del lavoratore straniero (ovviamente ancora residente all'estero...).

Riguardo al reddito del datore di lavoro (per il caso di assunzione di colf o badante), vale la seguente (nuova) disposizione: la capacità economica "è da ritenere sussistente ogniqualvolta il datore di lavoro possegga un reddito annuo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Rimane confermato che il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi."

Altre indicazioni sono contenute nelle circolari appena pubblicate.

Un'ultima considerazione: la richiesta di autorizzazione deve riguardare un lavoratore residente all'estero. La cosa non pone problemi interpretativi in caso di lavoratore illegalmente soggiornante (non c'e'...; e' pero' chiaro che se viene intercettato mentre si trova in condizioni di soggiorno illegale, e' espulso). Piu' complicato - paradossalmente - e' il problema della richiesta avanzata per un lavoratore temporaneamente soggiornante ad altro titolo (per il quale non sia prevista la conversione del permesso). A questo riguardo, l'ultima disposizione rilevante e' - per quel che ne so - quella contenuta nel Telegramma del Ministero degli affari esteri (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2000/aprile/telegramma-esteri.html), che stabilisce come una presenza legale non sia motivo ostativo all'accoglimento della richiesta di autorizzazione. Notate pero' che di recente alcune questure hanno posto problemi al momento del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro allo straniero che, trovatosi in una condizione di questo genere, fosse successivamente tornato in patria e rientrato col visto di ingresso per lavoro.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari amici dell'ASGI,
sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono state pubblicate le circolari relative ai Decreti di Programmazione dei flussi migratori 2005 per lavoratori neocomuntari ed extracomunitari, che Vi segnalo di seguito.
un caro saluto
silvia canciani
collaboratrice ASGI

Lavoratori neocomunitari.
Flussi d'ingresso per motivi di lavoro relativi all'anno 2005 - programmati 79.500 ingressi per motivi di lavoro stagionale e non stagionale

E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 dicembre 2004 contenente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE, per l'anno 2005. Il DPCM fissa il limite entro cui � ammesso l'accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini, prevedendo una quota di 79.500 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.
Il testo del DPCM � allegato alla circolare n. 2 del 25 gennaio 2005 della Direzione Generale dell'Immigrazione. La circolare stabilisce le relative disposizioni applicative e le modalitˆ con le quali i datori di lavoro interessati ad effettuare le assunzioni nei limiti della quota programmata devono presentare le correlative domande.
ATTENZIONE: le domande, da presentare agli Uffici provinciali competenti esclusivamente per posta mediante raccomandata, potranno essere utilmente inoltrate soltanto dal giorno successivo a quello di pubblicazione del DPCM del 17 dicembre 2004 nella Gazzetta Ufficiale; le domande spedite in data anteriore sono inammissibili.


IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI-FLUSSI D'INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO RELATIVI ALL'ANNO 2005
fissati con circolare il termine iniziale e le modalitˆ di presentazione delle domande

E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 dicembre 2004 contenente la determinazione, per l'anno 2005, delle quote d'ingresso dei cittadini extracomunitari per motivi di lavoro. Il testo del DPCM � allegato alla circolare n. 1 del 25 gennaio 2005 della Direzione Generale dell'Immigrazione. La circolare stabilisce le relative disposizioni applicative e determina le modalitˆ con le quali i datori di lavoro interessati ad effettuare le assunzioni e gli stranieri interessati ad ottenere önei casi consentiti- l'attestazione per la conversione del proprio permesso di soggiorno devono presentare le correlative domande, mettendo a disposizione i moduli da utilizzare.

ATTENZIONE: le domande, da presentare agli Uffici provinciali competenti esclusivamente per posta mediante raccomandata, potranno essere utilmente inoltrate soltanto dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del DPCM del 17 dicembre 2004 nella Gazzetta Ufficiale; le domande spedite in data anteriore sono inammissibili.

25 gennaio 2005

alcune notizie sui decreti-flussi

Cari amici,

ecco alcune informazioni sui decreti flussi (molte sono gia' note).

Il decreto per lavoratori provenienti da paesi non appartenenti
all'Unione europea limita gli ingressi nel modo seguente:

- 30.000 lavoratori subordinati non stagionali, di cui 15.000 colf e
badanti.

- 2.500 autonomi, per le seguenti categorie: ricercatori,
imprenditori (attivita' di interesse per l'economia nazionale),
liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama ingaggiati da enti pubblici o
privati. Nell'ambito di questa quota, sono ammesse fino a 1.250
conversioni da studio a lavoro autonomo.

- 200, tra argentini, uruguayani e venezuelani, di origine italiana,
iscritti in apposito elenco, per lavoro subordinato non stagionale o
autonomo.

- 1000 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, per lavoro
subordinato non stagionale.

- 20.800 per lavoro subordinato non stagionale, cosi' ripartiti:
3000 albanesi, 3000 tunisini, 2500 marocchini, 2000 egiziani, 2000
nigeriani, 2000 moldavi, 1500 cingalesi, 1500 bengalesi, 1500
filippini, 1000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi che concludano
ulteriori accordi di riammissione.

- 25.000 stagionali, provenienti da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia, Egitto, o gia' soggiornanti in Italia per lavoro
stagionale nel 2003 o nel 2004.

Possibili redistribuzioni di quote non utilizzate, dopo 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto per lavoratori neocomunitari prevede un tetto di 79.500
accessi al mercato del lavoro, per lavoro subordinato stagionale o
non stagionale.

I decreti dovrebbero essere pubblicati tra qualche giorno sulla
Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero del lavoro dovrebbe diramare una circolare comprendente
anche la modulistica. La circolare, secondo quanto mi segnala Silvia
Canciani, che ringrazio, stabilisce che le domande possono essere
spedite dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei decreti
in Gazzetta Ufficiale. Sembra che non sia fissato un orario uniforme
per tutto il territorio nazionale (es.: 8.30 del mattino). Questa
omissione e' frutto di irresponsabilita', dato che si scatenera' la
caccia all'ufficio postale piu' mattiniero o, addirittura, a quello
con apertura non-stop. Il risultato sara' una calca pericolosa in
questi uffici. Evidentemente, per indurre un guizzo di intelligenza
nel Ministero del lavoro e' necessario che ci scappi il morto.

Saranno considerate valide le domande spedite su moduli non
distribuiti dal Ministero del lavoro? Non lo so. Certamente, pero',
se fossi un datore di lavoro e mi vedessi respinta una domanda
perche' non e' compilata sul modulo ufficiale, presenterei ricorso al
TAR. Non e' ammissibile che si aspetti l'ultimo giorno utile per
distribuire la modulistica!

Per inciso, se il Ministero del lavoro si muovesse per tempo, dal
rilevamento del numero di moduli scaricato dal suo sito potrebbe
ottenere un'indicazione molto piu' seria delle esigenze del mercato
del lavoro, piuttosto che cercare di ricostruire il dato da
improbabili censimenti o valutazioni affidate ai burocrati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 gennaio 2005

entrata in vigore del regolamento asilo

Cari amici,

alcuni di voi hanno sollevato obiezioni in relazione alla data di
entrata in vigore del dpr 303/2004 recante il regolamento asilo. La
cosa e' rilevante per il fatto che la nuova procedura e', per certi
aspetti, meno garantista di quella finora vigente.

I dubbi originano da una formulazione piuttosto infelice della norma
transitoria di cui all'ultimo articolo del regolamento in questione.

L'articolo recita

"Art. 21. Norma transitoria

1. Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato
pendenti presso la Commissione centrale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo
34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione
nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente
regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni
territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della Commissione
nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei
trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione
per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b)."

Mi sembra che l'unica interpretazione ragionevole sia la seguente:

- il dpr entra in vigore il 6 gennaio.

- entro 30 gg. dal 6 gennaio (5 febbraio), vengono nominate le commissioni.

- entro altri 30 gg. (7 marzo), la Commissione nazionale organizza il
primo corso di formazione.

- entro 90 gg. dal 6 gennaio (6 aprile), la Commissione nazionale
emana le linee-guida; a questo punto tutto l'occorrente e' pronto, e

- dopo 120 gg. dalla pubblicazione in G.U. (21 aprile), si applica la
nuova procedura.

Altre interpretazioni mi sembrano illogiche, dal momento che, se la
nuova procedura deve essere in vigore - tassativamente - a partire
dal 21 aprile (120-esimo giorno dopo la pubblicazione), come
stabilito dal comma 2 dell'articolo 21, e' necessario che la
costruzione dell'armamentario necessario (commissioni e linee-guida)
deve esaurirsi prima di quella data, e questo e' possibile solo
ammettendo che la data di entrata in vigore sia anteriore di almeno
90 gg. rispetto a quel 21 aprile.

In alternativa, se si accettasse l'idea che la data di entrata in
vigore e' il 21 aprile, e che tutto (formazione delle commissioni e
delle linee-guida) si avvia quel giorno, nulla avvenendo prima, che
utilita' avrebbe questo ritardo?

Resta incomprensibile il comma 1, che riserva alla vecchia procedura
i soli casi di domande presentate prima dell'entrata in vigore del
dpr (6 gennaio, secondo la mia interpretazione), e non anche quelle
presentate nelle more del pieno avvio (21 aprile). Ma resterebbe
incomprensibile anche qualora si scegliesse una diversa data per
l'entrata in vigore, dato che solo da quella data si metterebbe in
moto la nomina delle commissioni e la definizione delle linee-guida.
Resterebbero, cioe', comunque scoperti 90 gg.

Per quanti presenteranno la domanda tra il 6 gennaio e il 21 aprile,
bisognera' scegliere se adottare la nuova procedura o la vecchia. In
ogni caso, non si potra' dar luogo ad un significativo trattenimento
in CDI, sia per la mancanza delle strutture, sia per l'obbligo di
rimettere in liberta' il richiedente qualora l'esame della domanda
non sia esaurito entro 20 gg.

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 gennaio 2005

reingresso con cedolino: problemi; regolamento asilo

Cari amici,

1) mi viene segnalato che, a dispetto della circolare del Mininterno
del 17/12/2004
(http://www.interno.it/salastampa/circolari/pages/c_000000047.htm),
ad alcuni cittadini stranieri, rientrati in patria per le vacanze di
Natale, non e' stato consentito l'imbarco sul volo di ritorno,
benche' fossero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
circolare stessa.

La cosa e' successa a Bucarest. Il personale Alitalia si e'
giustificato - di fronte alle rimostranze degli interessati - dicendo
che, in mancanza di un permesso di soggiorno o di un visto di
ingresso per un soggiorno per motivi di lavoro o di famiglia, la
compagnia ammette a bordo solo persone in possesso di un biglietto di
andata e ritorno (Bucarest-Roma-Bucarest; non Roma-Bucarest-Roma).

Il comportamento dell'Alitalia sarebbe pienamente conforme alla
normativa se non fosse stata diramata la circolare del Mininterno. Il
problema risiede nel fatto che il Mininterno non si e' preoccupato di
segnalare la decisione alle rappresentanze consolari italiane, ne'
alle compagnie aeree!

Questa omissione mi viene confermata da persone che hanno contattato
direttamente la segreteria del prefetto Pansa, che ha firmato la
circolare.

Volendo escludere che chi doveva dare valore al provvedimento con le
opportune segnalazioni sia un delinquente o un perfetto imbecille,
confido che si tratti di semplice dimenticanza e che le segnalazioni
necessarie vengano effettuate immediatamente.

In caso contrario, spero che i parlamentari che ricevono questo
messaggio, fatti i dovuti accertamenti, presentino interrogazioni in
proposito.

La cosa e' particolarmente rilevante non solo per quanti siano andati
a casa per le vacanze, ma anche per coloro che sono rientrati in uno
dei paesi colpiti dal maremoto, a vantaggio dei quali una analoga
circolare e' stata diramata il 27/12/2004 (vedi pagina di gennaio
2005 del mio sito http://www.stranieriinitalia.com/briguglio). Il
vantaggio sarebbe nullo se al momento di rientrare in Italia queste
persone scoprissero di non poterlo fare.


2) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento in
materia di asilo (DPR 303/2004). Non presenta modifiche di sostanza
rispetto al testo trasmesso alla Corte dei conti, e segnalato nel
luglio scorso. Alla pagina di gennaio 2005 del mio sito potrete
trovare il testo del DPR, un sommario degli elementi principali
(curato da Gabriella Apollonio e da me) e l'aggiornamento del quadro
della normativa vigente (sinottico-normativa-5.html).

Il regolamento entrera' in vigore - se non sbaglio - il 6 gennaio 2005.


Cordiali saluti
sergio briguglio