28 giugno 2006

proposte per la riforma del DPR 394/1999

Cari amici,
alla pagina di Giugno 2006 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete un documento
(prop-riforma-regolamento.html) contenente proposte di riforma del
Regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione (DPR
394/1999), che vorrei inviare, nei prossimi giorni, al Ministro
dell'interno, Giuliano Amato, e al Sottosegretario con delega
all'immigrazione, Marcella Lucidi.

Ringrazio Elena Rozzi, Giulia Perin, Yara Serafini, Saleh Zaghloul e
Silvia Canciani, che hanno contribuito in modo sostanziale alla
definizione delle proposte.

Vi saro' grato se mi farete avere suggerimenti o osservazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

27 giugno 2006

appello al Ministro Interni per tutela diritti minori stranieri

Cari amici,
giro il messaggio di Elena Rozzi, di Save the Children, sull'invio di una lettera al Ministro Amato.

Il testo del documento (lettera-stc-amato.html) puo' essere scaricato dalla pagina di Giugno 2006 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Le organizzazioni che intendono aderire all'invio della lettera sono pregate di comunicare l'adesione, entro i termini segnalati da Elena, direttamente a Save the Children.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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Carissime/i,
in continuitˆ con le azioni intraprese insieme a molti di voi a partire dal 2002 per la presentazione di proposte di modifica della normativa finalizzate a tutelare i diritti dei minori stranieri non accompagnati, vi invitiamo ora ad aderire ad una nuova iniziativa.
In seguito all'insediamento del nuovo Governo, infatti, intendiamo inviare una lettera al Ministro dell'Interno per richiedere che vengano adottate alcune disposizioni al fine di migliorare la condizione dei minori stranieri, con particolare attenzione alle categorie pi� vulnerabili quali i minori non accompagnati e i minori vittime di tratta.

La lettera � focalizzata sulle problematiche da noi ritenute pi� gravi che possono essere affrontate almeno in prima battuta per via amministrativa o regolamentare (senza modifiche della legge):
- il rilascio del permesso di soggiorno per minore etˆ;
- il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ;
- il reinserimento sociale di minori stranieri che hanno commesso reati;
- la tutela dei minori non accompagnati dal trattenimento, espulsione e respingimento in frontiera.
Alla lettera, in cui sono sintetizzate le principali richieste, � allegata una nota tecnica in cui le proposte vengono delineate pi� approfonditamente e argomentate con i riferimenti alla normativa, alla giurisprudenza e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite pi� rilevanti in materia.

Se condividete l'iniziativa e i contenuti dell'appello, vi preghiamo di comunicarci l'adesione della vostra organizzazione o ente entro venerd" 30 giugno, in modo che la lettera possa essere inviata al Ministro con le adesioni entro luned" 3 luglio.
Vi preghiamo di diffondere l'appello tra tutte le organizzazioni o enti operanti a livello nazionale che possano essere interessate alle tematiche in oggetto.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Grazie e a presto,
Elena Rozzi

21 giugno 2006

audizione amato; integrazione note su provvedimenti amministrativi

Cari amici,
alla pagina di Giungo 2006 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose,

a) il resconto stenografico dell'audizione del Ministro Amato in Commissione affari costituzionali (aud-amato-camera.html);

b) una nota integrativa sul problema della programmazione dei flussi, che ho fatto avere ieri al Sottosegretario Lucidi (nota-lucidi-2.html);

c) il testo di un documento sintetico sulle principali modifiche in materia di immigrazione che si possono apportare con semplice circolare (appello-circolari.html).

Quest'ultimo documento prospetta anche, in modo molto sintetico, alcune possibili vie per dare attuazione pratica a quanto affermato ieri da Amato in relazione alla validita' piena del permesso di soggiorno in pendenza di rinnovo.

Non mi stupirei, infatti, se il Ministro Amato trovasse resistenze in seno all'Amministrazione sulla praticabilita' di certe misure a normativa invariata. Nel documento cerco di mostrare come queste resistenze siano facilmente superabili.

Faccio osservare, infine, come uno dei punti piu' delicati per lo straniero in attesa di rinnovo del permesso sia costituito dalla difficolta' di uscita dall'Italia e di reingresso (Amato stesso lo cita nell'audizione). L'Amministrazione dell'Interno ha spesso sottolineato come all'attraversamento delle frontiere esterne da parte dello straniero in possesso del solo cedolino si oppongano le disposizioni dell'Accordo di Schengen.

In proposito, vale la pena di tener presente che il prossimo 13 ottobre entrera' in vigore il Regolamento CE n.562/2006 sull'attraversamento delle frontiere Schengen. All'art. 2 di quel regolamento, si definiscono "permessi di soggiorno" (idonei a permettere l'attraversamento di tali frontiere)

"a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi;

b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo."

Mi sembra evidente come, una volta deciso che il possesso del cedolino e' titolo sufficiente per soggiornare nel territorio dello Stato, il cedolino stesso assuma, ai fini dell'attraversamento delle frontiere, la dignita' di permesso di soggiorno (lettera b).

Ringrazio Silvia Canciani e Paolo Bonetti per diverse segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

12 giugno 2006

nota per il sottosegretario lucidi

Cari amici,
alla pagina di giugno 2006 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo di
una nota (nota-lucidi.html) che ho fatto avere al Sottosegretario
all'interno Marcella Lucidi. Riguarda i punti, in materia di
immigrazione, che possono essere positivamente affrontati con
circolare (in attesa, cioe', di un intervento di riforma legislativa).

In particolare, vorrei attirare la vostra attenzione sul punto
relativo alla possibilita' di presentare le domande di autorizzazione
al lavoro per lavoratori "residenti all'estero" in qualunque momento
dell'anno. La cosa e' ovviamente perfettamente conforme alla legge, e
consentirebbe di emanare il decreto flussi tenendo conto delle
domande giacenti. Si tratterebbe poi, ovviamente, di dare la
precedenza, nell'assegnazione dei posti in quota, a tali domande.

Questo non risolverebbe il problema dell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro sul posto, e lascerebbe immutato il fatto che le
domande di ingresso vengano presentate per stranieri gia' presenti in
Italia. Tuttavia, si eviterebbe il problema delle code alle poste e
della corrispondente esclusione di chi non arriva in tempo, e si
limiterebbe ad un anno, o poco piu', la durata del periodo di
irregolarita' forzata, con grande vantaggio per tutti.

Ringrazio Elena Rozzi, Lara Olivetti, Savatore Fachile, Giulia Perin,
Silvia Canciani, Tiziana Pedonese ed Enrico Cesarini, che hanno
contribuito alla stesura della nota.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 giugno 2006

sentenza della cassazione

Cari amici,
riporto qui sotto il testo dell'ANSA sulla sentenza di ieri della Cassazione in relazione alle conseguenze della condanna dello straniero espulso che non ottemperi all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni.

Non ho letto la sentenza, ma mi sembra che ripresenti l'interpretazione gia' data dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 580/2006 (vedi pagina di Febbraio 2006 del mio sito: http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

In quella sentanza, la Corte stabiliva che, in caso di condanna conseguente all'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, il nuovo provvedimento di espulsione deve essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento immediato, e che, in caso di impossibilita' di esecuzione immediata, si deve dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg. Lo straniero che si trattenga nel territorio in violazione di un ordine del genere non commette quindi reato.

Se e' vero che la sentenza di ieri e' parente di quella di febbraio, l'errore della Cassazione sta - a mio parere - nel leggere male il testo dell'art. 14, co. 5, D. Lgs. 286/1998, che qui riporto:

"5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica."

L'espressione grassettata ("In ogni caso...") viene letta dalla Cassazione come se il nuovo provvedimento di espulsione fosse l'unica conseguenza possibile della prima condanna sulla base della quale "lo straniero... e' punito...". A mio parere, invece, significa che si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione sia nel caso di punizione con la reclusione da uno a quattro anni, sia nel caso di pena dell'arresto da sei mesi a un anno - i casi, cioe', contemplati nei periodi che precedono l'ultimo.

Una volta adottato il nuovo provvedimento di espulsione dovrebbe seguire - sempre a mio parere - la possibilita' di trattenimento quando non sia possibile eseguire subito l'accompagnamento (e su questo la Corte e' d'accordo), ma anche l'ordine di lasciare l'Italia entro cinque giorni quando non sia possibile dar luogo al trattenimento o quando il trattenimento abbia raggiunto i termini massimi. Il mancato ottemperamento dell'ordine dovrebbe, poi, comportare il nuovo arresto, etc.

Detto questo, non puo' che farmi piacere, in questo caso, il fatto che la Corte di Cassazione non sappia leggere.

Cordiali saluti
sergio briguglio


CASSAZIONE: CLANDESTINI RECIDIVI, NIENTE ARRESTO SOLO CPT - CHI NON OTTEMPERA ORDINE ESPULSIONE NON PUR ESSERE IMPRIGIONATO

(ANSA) - ROMA, 6 giu - Gli immigrati extracomunitari
clandestini - cioè privi di documenti e permesso di soggiorno -
non possono essere arrestati se, ripetutamente, non ottemperano
all'ordine di espulsione emesso dal questore. Al massimo possono
essere accompagnati alla frontiera o, se questo è impossibile,
possono essere trattenuti in un centro di permanenza temporanea
in attesa del rimpatrio coatto. Lo sottolinea la Cassazione -
con la sentenza 19436 della Prima sezione penale, depositata
oggi - che ha rimesso in libertà una giovane clandestina di 22
anni arrestata a Bologna. La ragazza, Isabel M., era stata
incarcerata e condannata a otto mesi di reclusione per non aver
ottemperato all'ordine di espulsione. Era la terza volta che
Isabel incappava nei controlli delle forze dell'ordine e aveva
già riportato due condanne per questo specifico reato. Il
Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza dello scorso
21 febbraio, aveva confermato la custodia cautelare della
ragazza e aveva respinto la sua richiesta di ottenere almeno gli
arresti domiciliari dal momento che non aveva fissa dimora ed
era una recidiva. Per questo la clandestina si è rivolta alla
Cassazione. E la Suprema Corte è andata ben oltre le
aspettative di Isabel che chiedeva solo i domiciliari e non
pretendeva l'annullamento della misura di custodia. Spiegano gli
'ermellinì che la legge sull'immigrazione esprime "l'intenzione
del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del
nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello
straniero, già condannato per non aver volontariamente
ottemperato all'ordine di allontanamento impostogli dal
questore, quella dell'accompagnamento alla frontiera". "Qualora
ciò non sia immediatamente possibile - sottolinea la Cassazione
- può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di
permanenza per i necessari accertamenti sulla identità e
nazionalità del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del
provvedimento". Così Piazza Cavour ha disposto "la liberazione"
di Isabel.(ANSA).