21 giugno 2006

audizione amato; integrazione note su provvedimenti amministrativi

Cari amici,
alla pagina di Giungo 2006 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre cose,

a) il resconto stenografico dell'audizione del Ministro Amato in Commissione affari costituzionali (aud-amato-camera.html);

b) una nota integrativa sul problema della programmazione dei flussi, che ho fatto avere ieri al Sottosegretario Lucidi (nota-lucidi-2.html);

c) il testo di un documento sintetico sulle principali modifiche in materia di immigrazione che si possono apportare con semplice circolare (appello-circolari.html).

Quest'ultimo documento prospetta anche, in modo molto sintetico, alcune possibili vie per dare attuazione pratica a quanto affermato ieri da Amato in relazione alla validita' piena del permesso di soggiorno in pendenza di rinnovo.

Non mi stupirei, infatti, se il Ministro Amato trovasse resistenze in seno all'Amministrazione sulla praticabilita' di certe misure a normativa invariata. Nel documento cerco di mostrare come queste resistenze siano facilmente superabili.

Faccio osservare, infine, come uno dei punti piu' delicati per lo straniero in attesa di rinnovo del permesso sia costituito dalla difficolta' di uscita dall'Italia e di reingresso (Amato stesso lo cita nell'audizione). L'Amministrazione dell'Interno ha spesso sottolineato come all'attraversamento delle frontiere esterne da parte dello straniero in possesso del solo cedolino si oppongano le disposizioni dell'Accordo di Schengen.

In proposito, vale la pena di tener presente che il prossimo 13 ottobre entrera' in vigore il Regolamento CE n.562/2006 sull'attraversamento delle frontiere Schengen. All'art. 2 di quel regolamento, si definiscono "permessi di soggiorno" (idonei a permettere l'attraversamento di tali frontiere)

"a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi;

b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo."

Mi sembra evidente come, una volta deciso che il possesso del cedolino e' titolo sufficiente per soggiornare nel territorio dello Stato, il cedolino stesso assuma, ai fini dell'attraversamento delle frontiere, la dignita' di permesso di soggiorno (lettera b).

Ringrazio Silvia Canciani e Paolo Bonetti per diverse segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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