27 maggio 2008

decreto-legge 92/2008

Cari amici,
e' stato pubblicato ieri, ed e' da oggi in vigore, il decreto-legge 92/2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".


Potete trovarne il testo alla pagina di maggio 2008 del mi sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).


Per quanto riguarda la condizione dello straniero, hanno rilievo le seguenti disposizioni:


Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
...
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».


Art. 9.
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.


Le disposizioni di cui all'art.1, co. 1 lettera a) ampliano il campo di posibile applicazione della espulsione quale misura di sicurezza. Trattandosi di misura di sicurezza, pero', l'applicazione non e' automatica, ma e' condizionata all'accertamento della pericolosita' dello straniero da parte del giudice (artt. 202, 203 c.p.). Per questo motivo, la disposizione, nella parte in cui si applica il cittadino comunitario o il familiare straniero di un tale cittadino, non sembra violare il dettato della Direttiva 38/2004: anche quando si trattasse di soggetti titolari di diritto di soggiorno, l'allontanamento non conseguirebbe automaticamente da una condanna, ma dalla valutazione di pericolosita' effettuata dal giudice.


Cosi' pure, non sono in contrasto con la Direttiva 38/2004 le disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, lettera b), trattandosi di straniero o di cittadino comunitario condannati per reati contro la personalita' dello Stato. Si tratta di reati gravissimi, del tipo di quelli commessi o promessi dal partito di cui fa parte il Ministro dell'interno (art. 241 c.p.) o da vari militanti di Ordine Nuovo (artt. 270 c.p. e seguenti).


L'art. 1, co. 1, lettera f) qualifica come circostanza aggravante l'irregolarita' del soggiorno. E' una norma che mi lascia perplesso. Ma non piu' di quanto mi lasci perplesso il fatto che esista la nozione di irregolarita' del soggiorno. In altri termini: se penso a come vorrei che funzionasse il mondo, la trovo na norma ingiusta; se penso a come funziona, la trovo perfettamente in linea.


Le sanzioni previste dall'art. 5, che introduce un nuovo comma all'art. 12 T.U., possono avere invece un impatto molto grave sulla condizione degli stranieri irregolarmente soggiornanti. Potrei trovarle accettabili - forse - in un sistema in cui il soggiornare illegalmente costituisca effettivamente un comportamento deviante rispetto ad un flusso di immigrazione legale e garantito. Nella situazione italiana, nella quale la condizione di illegalita' e' una tassa che gli stranieri normalmente pagano a una classe politica dalla fronte piuttosto bassa, e' un delitto. Sul piano pratico, poi, fara' nascere la figura dell'affittuario-subaffittante incensurato, che in cambio di un adeguato compenso correra' il rischio di una pena detentiva sospesa con la condizionale, mettendo al riparo il proprietario dell'immobile dal rischio di sequestro.


Nelle modifiche apportate dall'art. 9 non riesco a ravvisare il carattere di necessita' ed urgenza. Mi rallegro pero' del fatto che piu' difficilmente i nostri telegiornali potranno ora dire, fidando sull'assonanza, che gli stranieri clandestini sono stati inviati in un centro di accoglienza.


Cordiali saluti
sergio briguglio

20 maggio 2008

commento alle anticipazioni sul pacchetto sicurezza

Cari amici,
qualche commento sui contenuti del pacchetto sicurezza, per come lo riassume il Messaggero.


Cordiali saluti
sergio briguglio


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L'asilo. La prima stretta riguarda gli extracomunitari che presentano domanda di asilo: non potranno più circolare liberamente in attesa della risposta, ma dovranno risiedere presso centri che non sono i Cpt ma che hanno tuttavia particolari vincoli; il mancato rispetto comporterà la bocciatura della domanda.




Commento: "il mancato rispetto" significa che lo straniero e' fisicamente libero di lasciare il Centro. Significa anche che questa misura non impedisce minimamente di utilizzare la richiesta d'asilo in modo abusivo: mi fermano in condizioni di soggiorno illegale; presento una domanda di asilo infondata; nelle more della decisione, me ne vado dal Centro, lasciando tanti cari saluti a Frattini.









Ricongiungimenti familiari
. La seconda stretta si riferisce ai ricongiungimenti familiari: si torna ai limiti previsti dalla Bossi-Fini, escludendo zii e nipoti. È previsto il test del Dna quando l'autorità consolare o diplomatica ha dubbi sull'effettiva sussistenza della parentela.





Commento: gia' oggi la legge esclude zii e nipoti; come faranno a riescluderli? Riguardo al DNA: e se si tratta di minore affidato o adottato, a quale DNA fanno riferimento? A quello della zia del questore?










Comunitari. Passiamo alle norme previste per i comunitari: viene stabilito il tempo certo entro il quale dichiarare la presenza sul territorio italiano. Trascorsi i tre mesi previsti dalla direttiva Ue N.38, entro dieci giorni andrà fatta. L'omessa dichiarazione associata all'assenza di reddito lecito costituisce "motivo imperativo" di sicurezza per l'allontanamento. Il comunitario viene rimandato al paese di provenienza con accompagnamento alla frontiera.


Commento: da quando scatta il termine? dall'ingresso? e se il comunitario afferma di essere entrato ieri in Italia? come si fa a provare che e' entrato piu' di tre mesi e dieci giorni prima e che - badate bene - non se n'e' mai andato nel frattempo?








Colf e badanti. Per quanto riguarda le colf e le badanti che si sono autodenunciate per essere assunte con il decreto flussi si interverrà in un secondo momento perché l'obiettivo prioritario del governo è quello di combattere la criminalità legata alla clandestinità.


Commento: Nel frattempo, cioe', vengono punite anche loro? E se la richiesta del decreto flussi riguarda un muratore? e se una badante lavora senza che il badato sbadato abbia presentato domanda?







Espulsioni
. Arriviamo al criterio della pericolosità, più esteso, in materia di espulsioni. Sarà riferito a chi commette un reato che legittima l'arresto in flagranza. Non è necessaria una condanna definitiva per l'applicazione del provvedimento, ma un'informativa di polizia che qualifichi i reati in quei termini. L'espulsione compete ai prefetti, in base al decreto Amato ora in vigore.





Commento: C'e' gia' oggi l'espulsione per motivi di prevenzione. Chi impedisce al questore, in presenza di pericolosita', di raccomandarne l'adozioen al prefetto? Forse gli stessi timori che impediscono alla polizia di Napoli di denunciare la signora napoletana che, a Primo Piano, raccontava di come avesse partecipato all'incendio del campo Rom?







Sindaci
. Sarà ospitata da uno o più disegni di legge la normativa che riguarda i sindaci e i loro poteri in materia di sicurezza e sostanzialmente riproporrà i provvedimenti presentati dal precedente ministro dell'Interno Giuliano Amato e concordati con i sindaci delle grandi città italiane e con l'Anci. Il successore, Roberto Maroni, quel lavoro l'ha definito "eccellente".
I sindaci potranno emettere ordinanze interdittive come quelle varate a Firenze e Bologna contro lavavetri e accattoni. Provvedimenti che tuttavia dovranno essere concordati con l'autorità di pubblica sicurezza.





Commento: ma e' un pacchetto sulla sicurezza o sulla assenza di fastidi? Ci e' chiaro che quando non avremo piu' mendicanti stranieri nelle nostre citta' vorra' dire che poveri siamo diventati noi?







Certezza della pena
. Sulla certezza della pena sono previste, con lo stesso strumento legislativo, modifiche alla legge Gozzini con una "rivalutazione della recidiva" per escludere i benefici che riguardano tanto le scarcerazioni anticipate quanto l'affidamento ai servizi sociali e i permessi premio.



Commento: non me ne intendo.





Reato di immigrazione clandestina
. Arriviamo al punto più discusso del pacchetto: l'istituzione del reato di immigrazione clandestina. La soluzione è che diventerà un'aggravante la condizione di clandestinità per lo staniero che commette un reato, comportando l'aumento di un terzo della pena. Questa aggravante non sarà soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.



Commento: Se parliamo di reati da niente, non vedo l'effetto (un terzo di niente e' niente). Se parliamo di reati rilevanti, mi sembra che l'espulsione sostitutiva o alternativa alla pena, gia' prevista dalla legge, sia una misura molto piu' efficace.








«Ci sarà una norma - annuncia il ministro Maroni a "Porta a porta" che sanziona in modo pesante chi affitta l'appartamento in nero a clandestini: le case saranno confiscate e consegnate ai sindaci che potranno destinarle ad uso sociale. Mi rendo conto che è una misura pesante, ma non si possono chiedere misure drastiche al governo e poi nel privato approfittare dell'illegalità». Su questo punto c'è ancora una margine d'incertezza.




Commento: posso essere d'accordo. Gia' oggi, comunque chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dell'immigrato favorisce la permanenza illegale dello straniero in Italia, e' punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 15 mila euro; l'affitto a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione rientra in questa fattispecie se le condizioni contrattuali sono eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003)

15 maggio 2008

immigrazione e pacchetto sicurezza

Egregio Ministro, egregio Sottosegretario,
desidero proporre alla Vostra attenzione alcuni elementi relativi alla modifica della normativa sull'immigrazione che il Governo ha annunciato di voler apportare nell'ambito del cosiddetto "pacchetto sicurezza".


Il contrasto della criminalita' e' certamente cosa difficile. Ma non puo' che diventare piu' difficile se si da' modo a chi vive di attivita' criminali di mimetizzarsi in un'ampia platea di persone che con la criminalita' non hanno nulla a che fare.


Se il Vostro obiettivo e' quello di garantire sicurezza alle nostre citta' in modo non solo efficace, ma anche efficiente, e' necessario che accanto alle misure improntate al rigore ve ne siano altre atte a rendere piu' agevole il percorso di chi gia' viva o aspiri a vivere in condizioni di legalita'.


Propongo, in quest'ottica, i seguenti punti:


1) Prevedere la cancellazione del divieto di reingresso per lo straniero espellendo che collabori alle operazioni di rimpatrio. Detto straniero e' l'unico soggetto in possesso della conoscenza immediata delle informazioni necessarie relative a identita' e nazionalita'. Avvalersi, con tale disposizione premiale, della sua collaborazione significa minimizzare i costi (economici e umani) del rimpatrio e massimizzarne l'efficacia.


2) Prevedere la possibilita' che il prefetto disponga il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in posizione di soggiorno illegale, quando questi non costituisca una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica, e quando vi sia una condizione di inserimento di fatto nel tessuto sociale. Non si tratta di stabilire un diritto automatico alla regolarizzazione, quanto piuttosto di dare all'Amministrazione uno strumento per dare risposte diverse a situazioni diverse.


3) Rendere legale la fase, oggi costretta ad evolversi in condizioni di illegalita' (principalmente nella forma di overstaying), in cui lo straniero cerca lavoro in Italia. Questa fase e' evidentemente indispensabile per consentire l'incontro tra datore di lavoro e lavoratore, altrimenti impossibile.


4) Nelle more di una riforma che includa il punto 3), disporre che le domande per i flussi possano essere presentate, in modo continuo, durante tutto l'anno. In questo modo, i futuri decreti-flussi potranno essere emanati conoscendo gia' il numero di domande giacenti (relative, per quanto detto sopra, per lo piu' ad overstayers), senza over ricorrere a impossibili stime sul fabbisogno. Si tratta di regolarizzazioni mascherate? Certo: regolarizzazioni capaci di restituire legalita' al mercato del lavoro e di svuotare la platea in cui la criminalita' puo' mimetizzarsi.


5) Favorire - anziche' ostacolare! - il ricongiungimento familiare. Le disposizioni esistenti sono gia' adeguate ad evitare gli abusi. Alzare le soglie di reddito richieste per poter fare entrare i familiari contrasta con il dettato dell'art. 7, co. 1, lettera c) Direttiva 2003/86/CE, e rende piu' ardua la normalizzazioen della vita dello straniero. A vantaggio di chi? E ancora: prevedere il test del DNA per il ricongiungimento con minori e' cosa priva di senso per almeno due ragioni. La prima e' che la legge parifica ai figli, ai fini del ricongiungimento, i minori adottati o affidati (per i quali la prova del DNA non ha senso). La seconda e' che il dato che interessa allo Stato italiano, per consentire il ricongiungimento, e' che il minore che entra sia considerato, a tutti gli effetti legali, figlio del richiedente o del suo coniuge; il fatto che non lo sia sotto il profilo biologico e' cosa che afferisce alla sfera privata, inviolabile, della famiglia.


6) Prolungare la durata dei permessi di soggiorno, o semplificare le procedure di rinnovo. La previsione di controlli, frequenti e capillari, che l'Amministrazioen non riesce ad effettuare in tempi ragionevoli, se non stornando dalle mansioni proprie una parte rilevante delle forze dell'ordine, e' semplice follia. O si riduce la frequenza dei controlli, o si introduce il rinnovo tacito, ferma restando la possibilita' di procedere a revoca o annullamento del permesso nei casi in cui, a seguito di conrolli mirati, se ne verifichino i presupposti.


Mi auguro che queste considerazioni possano giovare al Vostro lavoro. Mi auguro anche che le molte misure adottate con circolare o con direttiva dal Ministro Amato durante la scorsa legislatura siano preservate: hanno contribuito a razionalizare positivamente molti aspetti del rapporto tra lo Stato e gli stranieri.


Codiali saluti
Sergio Briguglio

13 maggio 2008

ancora sulla direttiva rimpatri

----- Original Message ----- To: Recipient List Suppressed
Sent: Tuesday, May 13, 2008 10:14 AM
Subject: ancora sulla direttiva rimpatri


Cari amici,
ancora qualche considerazione sulla direttiva "rimpatri", anche in considerazione della mobilitazione che essa ha provocato in questi giorni, in varie sedi (europee e nazionali).




I. Rimpatrio volontario e divieto di reingresso


La proposta di direttiva contiene un punto molto buono: di norma, lo straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un certo termine. Se rispetta questo termine, non si applica divieto di reingresso.


Un punto del genere porterebbe, se approvato e recepito, un netto miglioramento della normativa oggi vigente in Italia.


Il problema e' che - in base alla proposta di direttiva - e' possibile derogare alla disposizione sul rimpatrio volontario, oltre che nei casi in cui lo straniero rappresenti un pericolo, anche in quelli in cui vi sia il rischio che si sottragga al provvedimento. E' evidente come questo rischio possa essere facilmente invocato dall'autorita' per procedere in tutti i casi all'allontanamento coattivo.


La cosa e' aggravata dalla previsione che un divieto di reingresso puo' essere sempre imposto nei casi in cui non si sia concessa allo straniero la possibilita' di rimpatrio volontario.






II. Detenzione


Quanto alla detenzione, la direttiva la ammette solo nei casi in cui non sia possibile adoperare altre misure meno afflittive. Anche questa clausola, pero', non intralcerebbe piu' di tanto gli Stati che vogliano ricorrere sistematicamente alla detenzione.


La maggior preoccupazione, dal punto di vista di chi sia preoccupato del possibile impatto sulla normativa italiana, e' data dalla disposizione in base alla quale uno Stato membro puo' stabilire, per la detenzione una durata massima pari anche a sei mesi. Un prolungamento della detenzione di ulteriori dodici mesi e' poi ammesso se la procedura di allontanamento e' ostacolata dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi. E' evidente come, anche in questo caso, la situazione normale e' proprio quella che nella proposta di direttiva si cerca di far apparire eccezionale.


Una apparente attenuazione dell'asprezza di queste disposizioni deriva da quelle che seguono:


a) la detenzione, per ciascun caso, deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso e sono effettuati con la dovuta diligenza;


b) in caso di detenzione prolungata lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento di detenzione da parte dell'autorita' giudiziaria;


c) quando e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento lo straniero deve essere rilasciato immediatamente.




Mi sembra che in questo modo la proposta di direttiva dia luogo ad una dannosa biforcazione: in base a una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione (non strettamente correlata con l'effettivo comportamento dell'interessato), si passa, in modo discontinuo, da un regime di rimpatrio "gentile" (volontario e non aggravato da divieto di reingresso) ad uno in cui lo straniero diventa oggetto di allontanamento coattivo, detenzione e divieto di reingresso. In questo secondo regime, allo straniero viene lasciata una sola possibilita' di contenimento del danno: quella di negare qualunque collaborazione, rendendo cosi' effettivamente impossibile il rimpatrio e illegittima la prosecuzione della detenzione. I metodi coercitivi, invece di giocare a favore della effettivita' della politica di rimpatrio, finiscono cosi' per incentivare proprio il principale ostacolo che quella politica incontra: l'occultamento dell'identita' dello straniero da espellere.


Se l'obiettivo della direttiva e' quello di dotarsi di un sistema di allontanamento efficace ma non inutilmente vessatorio, sarebbe molto piu' equo e vantaggioso esonerare dal divieto di reingresso anche lo straniero (non pericoloso) al quale sia stata negata la possibilita' di rimpatrio volontario, quando questi collabori alle operazioni di identificazione.


Cordiali saluti
sergio briguglio

12 maggio 2008

sommario direttiva rimpatri

12.5.08

Cari amici,
alla pagina di Maggio 2008 del mio sito
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della
proposta di direttiva sui rimpatri degli stranieri in condizioni di
soggiorno illegale (aggiornata al 7/5/2008) e un sommario degli
elementi principali di tale proposta.

La direttiva definisce un quadro che, in confronto con quello vigente
in Italia, appare per certi aspetti piu' aspro, per altri piu' aperto.

Quanto ai primi, ad esempio, la durata massima della detenzione dello
straniero da espellere puo' estendersi fino a 18 mesi.

Quanto ai secondi, e' stabilito che, di norma, allo straniero da
rimpatriare deve essere concesso un termine per procedere al
rimpatrio volontario. Ove lo straniero rispetti tale termine, non gli
viene imposto un divieto di reingresso. Nota: elementi simili erano
contenuti nel DDL Amato-Ferrero.

La proposta di direttiva e' ancora lontana dall'approvazione, ma
acquista un'importanza particolare perche' sembra che il nuovo
governo stia valutando l'opportunita' di anticiparne, con
decreto-legge, alcuni dei contenuti.

Una analoga anticipazione il governo Berlusconi la effettuo' ai tempi
della legge 189/2002. In quel caso, la direttiva anticipata era
quella sulle procedure per l'esame della domanda di asilo. La
direttiva stessa fu approvata poi in forma assai diversa da quella
che era servita come ispirazione, e i relativi articoli "ispirati"
sono stati di recente cassati dal decreto legislativo di recepimento
(n. 25/2008).

Intelligenti pauca...

Cordiali saluti
sergio briguglio