9 agosto 2008

ancora sulla riforma in corso

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Sent: Wednesday, July 09, 2008 2:06 PM
Subject: ancora sulla riforma in corso


Cari amici,
vi segnalo alcune questioni relative alla riforma della normativa sullo straniero all'esame del Parlamento:


1) Il Ministro Maroni, nel corso di un'audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato, ha spiegato la finalita' dell'introduzione del reato di ingresso clandestino. Sostiene Maroni - a ragione - che la Direttiva rimpatri stabilisce che le decisioni di rimpatrio debbono di norma prevedere un certo lasso di tempo, non inferiore a sette giorni, durante il quale l'interessato puo' rimpatriare volontariamente. Maroni ritiene che questa previsione consenta una elusione generalizzata dei provvedimenti di rimpatrio, azzerandone l'efficacia. Sostiene ancora Maroni (e in questo si inganna) che la direttiva consente di derogare a questo regime ordinario solo se la decisione di rimpatrio consegue alla decisione di un giudice. L'assegnare rilevanza penale ad una parte almeno delle posizioni di soggiorno illegale consentirebbe - e' questa la sua idea - di far precedere la decisione di rimpatrio da una pronuncia di condanna da parte del giudice e, quindi, di dar luogo ad un accompagnamento coattivo (con possibile detenzione nelle more dell'esecuzione).


L'errore di Maroni sta paradossalmente nella sopravvalutazione dell'indulgenza della Direttiva rimpatri. L'art. 7, co. 4 della direttiva, infatti, prevede che la deroga possa scattare in tutti i casi in cui sussista il rischio di fuga. L'amministrazione potrebbe allora legittimamente dar luogo alla forma coattiva di allontanamento anche sulla base della valutazione di esistenza di un tale rischio, senza bisogno di far diventare l'ingresso clandestino un delitto.




2) Il Senato ha apportato un emendamento al decreto-legge 92/2008, in base al quale viene modificato l'art. 656 c.p.p. nel senso di impedire la sospensione condizionale della pena in vari casi, incluso quello in cui si debba applicare l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis) c.p. Si tratta dell'aggravante di soggiorno illegale, introdotta da altra disposizione dello stesso decreto-legge.


Se capisco bene (e se invece capisco male prego chi ne sa piu' di me di correggermi), in nessun caso lo straniero che soggiorni illegalmente potra' godere della sospensione condizionale della pena. Se tale pena sara' inferiore a due anni, il giudice adottera' la misura dell'espulsione sostitutiva della pena. Se sara' superiore, si dara' comunque luogo alla detenzione.


Mi aspetto che questo provvedimento fara' crescere, ceteris paribus, l'affollamento degli istituti penitenziari.




3) Nel corso dell'esame degli schemi di decreto legislativo su ricongiungimento, asilo e libera circolazione dei cittadini comunitari, l'On. Zaccaria ha chiesto che su tali schemi fosse acquisito il parere del Comitato per la legislazione. Il Comitato doveva valutare se gli schemi siano compatibili con la delega in base alla quale sono stati adottati. Tale delega (contenuta nelle Leggi Comunitarie degli anni scorsi) e' di tipo "correttivo e integrativo" rispetto ai decreti legislativi adottati in attuazione delle direttive europee. La questione sollevata dall'On. Zaccaria e' se sia legittimo apportare correzioni e integrazioni tali da capovolgere l'orientamento dei decreti legislativi approvati in attuazione della delega principale.


Il Comitato, nel parere, ha dato rilievo alla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglo di Stato, osservando quanto segue:


"... al riguardo va ricordato che i parametri ordinamentali di esercizio della potestà delegata integrativa e correttiva sono stati esplicitati dalle supreme magistrature, e segnatamente dalla Corte Costituzionale (in particolare, si veda la sentenza n. 206 del 2001: «Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per «fatti sopravvenuti»: ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega «principale»; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega «principale»»); nonché dal Consiglio di Stato, con l'ulteriore precisazione che «ovviamente, deve ritenersi non solo possibile, ma doveroso un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l'eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni. (...) Quanto alla possibilità di attribuire una efficacia estensiva del potere del Governo all'endiadi «correzione e integrazione» non sembra che si possa andare oltre al semplice ampliamento dell'oggetto del primo decreto legislativo a quei profili della materia delegata - come individuato nei criteri base - trascurati in prima attuazione» (parere espresso dall'Adunanza plenaria del 6 giugno 2007, su uno schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2006)".


e, in seguito:


"l'esercizio della potestà delegata di tipo «correttivo e integrativo» richiede quindi nel caso specifico che si presti particolare attenzione - nel contesto di una complessiva valutazione sulla conformità alle disposizioni di delega - alla valutazione della conformità alle prescrizioni comunitarie, valutazione che spetta alle Commissioni assegnatarie del provvedimento, ed in particolare alla Commissione Politiche dell'Unione europea".


Alla luce di queste affermazioni appare molto difficile sostenere che l'esercizio della delega correttiva sia stato, nel caso dei decreti legislativi in esame, appropriata. La Commissione Politiche dell'Unione europea, pero', ha appena dato parere favorevole, accontentandosi di chiarimenti governativi di spessore evanescente.




Cordiali saluti
sergio briguglio

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