24 dicembre 2009

circolare mininterno iscrizione ssn

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare il testo della circolare del Ministero dell'interno 23/12/2009.

La circolare chiarisce, in linea con quanto gia' disposto in alcune regioni, che gli stranieri per i quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione possono iscriversi al SSN nelle more della definizione della procedura.

Meno chiara la circolare (ma forse sono io un po' lento...) quando afferma che, essendo lo straniero in questione privo di codice fiscale, questi viene assistito come straniero temporaneamente presente (STP), benche' non in posizione irregolare rispetto al soggiorno (ma allora: lo si iscrive o no al SSN?). La circolare prosegue con le seguenti parole (anch'esse a me oscure): "Ne deriva che alla data di perfezionamento di iscrizione dello straniero dovra' essere chiuso e ritirato il codice STP".

Confido nel vostro maggior acume o in ulteriori chiarimenti del Ministero dell'interno.

Cordiali saluti (e auguri)
sergio briguglio

21 dicembre 2009

ricerca di volontari per dormitorio ai castelli romani

Cari amici,
rilancio, per quelli tra voi che vivano non troppo lontani dai Castelli Romani, una call per operatori notturni (volontari) nel dormitorio maschile della Caritas per persone senza fissa dimora.

Il blog del dormitorio e' alla pagina http://dormitoriofrascati.blogspot.com/.

L'eventuale disponibilita' puo' essere comunicata a Claudio Gatti, all'indirizzo cacioman@gmail.com

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 dicembre 2009

minori stranieri, scuola, asilo-nido

Cari amici,
vi giro un messaggio di Elena Rozzi relativo ad
un ottimo documento da lei preparato sull'accesso
dei minori stranieri all'istruzione, alla
formazione e ai servizi socio-educativi, alla
luce delle disposizioni varate con la Legge
94/2009 (legge sicurezza).
Il documento e' alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/dicembre/rozzi-acc-istruzione.html
Vi invito a diffonderlo.
Cordiali saluti
sergio briguglio

>Date: Fri, 18 Dec 2009 09:39:37 +0100
>Subject: diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno
> all'istruzione, alla formazione e ai servizi socio-educativi
>From: Elena Rozzi <elena.rozzi@gmail.com>
>
>Care/i,
>invio in allegato un documento di analisi che, riprendendo il
>documento dell'ASGI diffuso a settembre "I minori stranieri
>extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore
>della legge n. 94/2009", sviluppa alcuni dei punti più controversi
>quali l'accesso dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno
>alla scuola dell'infanzia e all'asilo nido e la conclusione degli
>studi dopo i 18 anni.
>Spero che possa essere uno strumento utile a promuovere e tutelare i
>diritti di questi minori, in questo momento buio in cui anche i
>diritti fondamentali vengono messi ogni giorno in discussione.
>Vi prego di diffondere il documento a tutti coloro che potrebbero
>essere interessati.
>Grazie e a presto,
>Elena Rozzi

14 dicembre 2009

testo base sulla cittadinanza

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/dicembre/testo-base-cittadinanza.html potrete trovare il testo base in materia di cittadinanza proposto dalla relatrice On. Bertolini (proposta approvata dalla Commissione affari costituzionali della Camera). Ringrazio l'On. Zaccaria, che me l'ha inviato.

Il testo base, che in uno slancio di benevolenza verso la Bertolini si potrebbe definire un'immane porcata, contiene disposizioni che rendono ancora piu' arduo l'accesso alla cittadinanza.

In particolare, la tenue forma di ius soli prevista dall'ordinamento italiano (acquisizione della cittadinanza per chi, nato in Italia, vi risieda legalmente e ininterrottamente fino al compimento della maggiore eta') viene ulteriormente diluita. Si esige, infatti, che l'interessato "abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione".

Non e' chiaro come debba essere trattata la situazione di chi l'obbligo scolastico lo assolva frequentando la scuola fino al raggiungimento della maggiore eta', ma senza profitto, o quella di chi, per invalidita' psichica o fisica grave, non possa proprio accedere al percorso di istruzione e formazione. Se la Bertolini avesse, a tempo debito, frequentato la scuola con profitto, probabilmente avrebbe scritto un testo meno ambiguo.

In secondo luogo, la naturalizzazione dello straniero che risieda legalmente per dieci anni in Italia viene condizionata, oltre che alla verifica dei requisiti gia' oggi richiesti,
1) al possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e al mantenimento dei requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio dello stesso permesso;
2) alla frequentazione di un corso finalizzato all'approfondimento di storia e cultura italiana ed europea, educazione civica e principi della Costituzione;
3) al raggiungimento di un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
4) allo svolgimento di un percorso di cittadinanza, con modalita' che dovranno essere definite con regolamento.

Non mi e' evidente come si verifichi il rispetto intra moenia di principi costituzionali fondamentali come quello enunciato, per esempio, dall'art. 12 Cost.: "La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni" Si piazzeranno microspie a casa dello straniero per smascherare l'eventuale adesione alle idee della Lega sul restyling del tricolore?

Cosa sia il percorso di cittadinanza il testo, poi, dimentica di spiegarlo. In compenso, si specifica che
a) la domanda di iscrizione al corso (propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza) puo' essere presentata solo dallo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni;
b) il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso;
c) lo stesso procedimento non puo' concludersi prima del compimento del decimo anno di residenza legale.


C'e' da augurarsi che lo straniero non presenti la domanda di iscrizione al corso proprio nell'istante in cui compie otto anni di residenza legale. In questo caso, l'intervallo di tempo in cui il procedimento deve concludersi (lettera b) e quello in cui puo' concludersi (lettera c) sarebbero irrimediabilmente disgiunti.


Piu' seriamente, c'e' da sperare che, se questo e' il tipo di riforma cui pensa la Maggioranza, si lasci perdere l'idea (altrimenti buona) di discuterla in Aula alla Camera.


Cordiali saluti
sergio briguglio

10 dicembre 2009

circolare mininterno sulla regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 7/12/2009, che da' indicazioni (molto
positive) sui casi in cui il rapporto di lavoro per il quale e' stata
presentata istanza di regolarizzazione cessi prima che la procedura
sia stata completata.
In questi casi, si ottiene comunque l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi commessi, purche' il datore di lavoro e il
lavoratore si presentino allo Sportello Unico per formalizzare la
rinuncia.
Il contratto di soggiorno verra' comunque firmato dalle parti, e si
procedera' contestualmente alla doppia comunicazione all'INPS: quella
relativa all'assunzione e quella relativa alla cessazioen del
rapporto. Il pagamento dei contributi sara' dovuto per il periodo in
cui il rapporto e' rimasto in vita.
Il lavoratore avra' diritto a un permesso per attesa occupazione.
Qualora il lavoratore non si presenti all'appuntamento, il datore di
lavoro dovra', per ottenere l'estinzione di reati ed illeciti,
dimostrare di averlo avvertito.
Resta preclusa invece la possibilita' di assunzione da parte di un
diverso datore di lavoro prima che la procedura di regolarizzazione
sia stata completata.
Cordiali saluti
sergio briguglio

2 dicembre 2009

regolarizzazione: circolari mininterno ed emilia romagna

Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete
1) una circolare del Ministero dell'interno (1/12/2009) che da'
disposizioni perche' siano esaminate, a certe condizioni, le istanze
di regolarizzazione "incompiute". Il riferimento e' ai casi in cui il
contributo forfetario e' stato pagato, ma l'istanza di
regolarizzazione non risulta acquisita dal sistema telematico del
Mininterno;
2) una circolare della Regione Emilia Romagna, con cui si dispone
l'iscrizione al SSN degli stranieri per i quali e' stata presentata
istanza di regolarizzazione.
Ringrazio Gianluca Cassuto e Andrea Facchini per le segnalazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio

1 dicembre 2009

circolare mininterno; ius soli

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/dicembre/circ-interno-27-11-2009.pdf troverete la circolare del Ministero dell'interno 27/11/2009, che chiarisce, molto bene, come permanga il divieto di segnalazione dello straniero illegalmente soggiornante che si rivolga alla struttura sanitaria.

2) e' stata, come probabilmente gia' sapete, calendarizzata la discussione in Aula, alla Camera, delle proposte di legge in materia di cittadinanza.

Su questo punto, e' in corso un dibattito, principalmente all'interno dei partiti di opposizione, sul fatto che una riforma debba prevedere l'introduzione dello ius soli "secco" (chi nasce in Italia e' cittadino italiano) o di uno ius soli "temperato" (chi nasce in Italia e' cittadino italiano solo se sono soddisfatte certe condizioni; per esempio, relative alla condizione di soggiorno dei genitori).

Sottopongo anche a voi una brevissima riflessione che ho inviato ieri ad alcuni parlamentari:

Lo ius soli "secco" e' pericoloso per il motivo seguente.


C'e' una disposizione di legge (art. 19, co. 2 lettera d, D. Lgs. 286/1998) che vieta l'espulsione della donna incinta. Ce ne sono altre (art. 19, co. 2, letetra c, e art. 30, co. 1, lettera d, D. Lgs. 286/1998), che impongono il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero, anche irregolarmente soggiornante, che sia genitore di cittadino italiano.


Se passasse lo ius soli secco, qualunque donna straniera incinta arrivi in Italia avrebbe il diritto di partorire nel nostro paese un cittadino italiano, e di ottenere quindi un permesso di soggiorno.


Di fronte alla potenziale insostenibilita' della cosa, verrebbe soppressa la disposizione che vieta l'espulsione della donna incinta o quella che da' diritto di soggiornare al genitore di cittadino italiano. Oppure, peggio ancora, si darebbe vita a una politica di respingimento in mare di donne incinte; anzi: di tutte le donne potenzialmente incinte.


A fronte di questo pericolo, credo sia opportuno temperare lo ius soli.


Cordiali saluti
sergio briguglio

27 novembre 2009

messaggio al Mininterno; iscrizione al SSN dei regolarizzandi

Cari amici,

1) ieri ho mandato al Ministero dell'interno il messaggio che appendo qui sotto.

2) la Provincia di Trento ha disposto che gli stranieri per i quali e' stata presentata istanza di regolarizzazione siano iscritti provvisoriamente, in quanto lavoratori, al Servizio sanitario nazionale. Ringrazio Silvia Canciani che me ne ha dato notizia. Potrete trovare la circolare alla pagina di Novembre 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari amici del Ministero dell'interno,
sottopongo alla vostra attenzione alcune considerazioni relative

1) al reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale);

2) alla modifica apportata dalla Legge 94/2009 all'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998.

Nel caso che le condividiate, mi auguro che possano essere diramate da Voi istruzioni in materia a beneficio di una corretta applicazione della normativa.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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1) Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/sent-cass-19393-2009.pdf), ha stabilito la competenza del giudice ordinario in materia di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, come pure di quello previsto per i soggetti di cui agli artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998.

Le Sezioni Unite hanno riconosciuto come in tutti questi casi il rilascio del permesso abbia un carattere meramente ricognitivo di un diritto pre-esistente, e non, invece, natura costitutiva dello stesso diritto.

Ne segue che dal momento in cui si verificano i presupposti perche' lo straniero rientri in una delle categorie in questione (ad esempio, per la donna incinta, da quando ha inizio la gravidanza), lo straniero stesso, benche' formalmente privo di permesso di soggiorno, non viola le disposizioni sul soggiorno in Italia.

Il successivo rilascio del permesso di soggiorno si limitera' a dare formale riconoscimento di questo fatto, ma si dovra' considerare come la legittimita' del soggiorno dello straniero decorra dal momento in cui i presupposti si sono verificati.

Mi risulta che alcune questure (quella di Pistoia, per esempio) seguono un orientamento in netto contrasto con quanto stabilito dalla sentenza citata. Cosi', una straniera incinta che si reca in questura per richiedere il permesso per motivi di cure mediche, lo riceve, ma non senza essere contemporaneamente denunciata per il reato di cui all'art. 10 bis!

Si noti, in particolare, come in un caso del genere, non essendo il provvedimento di espulsione sostitutiva della pena immediatamente eseguibile (in base ad art. 19, co. 2 D. Lgs. 286/1998), la straniera potrebbe solo essere condannata al pagamento di un'ammenda di almeno 5000 euro, con ovvia difficolta' di recupero della somma da parte dello Stato.

Un chiarimento del Ministero dell'interno sul punto sarebbe assai utile.


2) L'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 e' stato modificato dalla Legge 94/2009 in modo tale da rendere necessaria l'esibizione del permesso di sogggiorno per molti dei provvedimenti che l'amministrazione e' chiamata ad adottare in materia di erogazione di servizi o di perfezionamento di atti di stato civile.

Occorre osservare come l'esibizione del permesso abbia, in questo caso, carattere di onere e non di obbligo. La mancata esibizione rende, cioe', non adottabile il provvedimento, ma non e' ulteriormente sanzionata.

Deve essere quindi chiaro ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a meno di esplicite dichiarazioni da parte dello straniero in merito a una sua condizione di soggiorno illegale, tale condizione non deve essere necessariamente presunta in caso di mancata esibizione del permesso. La causa della mancata esibizione potrebbe risiedere infatti nella contingente indisponibilita' del permesso (es.: un permesso dimenticato a casa).

Inoltre, anche in caso di esplicita dichiarazione circa una condizione di permanente indisponibilita' del permesso, per quanto affermato al punto 1), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non potrebbero concludere nulal riguardo alla commissione del reato di soggiorno illegale, se non a seguito di approfondite analisi della situazione, cui non sono legittimati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Questo naturalmente non riguarda i pubblici ufficiali appartenenti alle forze dell'ordine.

Sarebbe opportuno, anche allo scopo di evitare una dannosa distanza tra lo straniero in condizioni di soggiorno precario e la pubblica amministrazione, che i funzionari delle pubbliche amministrazioni ricevessero istruzioni in tal senso. Avrebbero cosi' modo di operare senza la minaccia delle sanzioni che gravano sul pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un reato di cui venga a conoscenza nell'adempimento delle sue funzioni.





19 novembre 2009

circolare mininterno; decreto minlavoro; scippi

Cari amici,
alla pagina di Novembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 18/11/2009, relativa ai requisiti di
idoneita' dell'alloggio prescritti per il ricongiungimento familiare.
La circolare invita i Comuni a far riferimento ai requisiti definiti
dal Decreto del Ministero della Sanita' 5/7/1975 (trovate anche
questo testo alla pagina di Novembre del sito).
Ricordo che la modifica introdotta dalla legge 94/2009 in questa
materia non tocca i requisiti prescritti, in relazione all'alloggio,
ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Non ha
influenza, quindi, per esempio, sulla regolarizzazione, in atto, dei
rapporti di lavoro.
Riguardo alla regolarizzazione, segnalo anche come il Decreto del
Ministero del lavoro del 2/9/2009 (pagina di Novembre del mio sito)
stabilisca le modalita' di corresponsione dei contributi dovuti per
periodi di impiego anteriori all'1/4/2009.
Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.: una decina di giorni fa mi e' stato scippato il computer
portatile mentre lavoravo ai giardini pubblici di Frascati. Ho
recuperato il grosso dei documenti che il computer conteneva. Ho
perso, pero', l'agenda telefonica. Chiunque lo ritenga opportuno mi
faccia avere, per favore, il proprio recapito telefonico.
Si dispensa dalle visite ;-)

30 ottobre 2009

circolare mininterno regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare la
circolare del Ministero dell'interno 29/10/2009 relativa al caso in
cui il datore di lavoro non sia disponibile a concludere la procedura
di regolarizzazione.
Nella circolare si chiarisce che e' legittimo il subentro di altro
datore di lavoro (a certe condizioni) o il rilascio al lavoratore di
un permesso per attesa occupazione solo in caso di sopravvenuta causa
di forza maggiore (ad esempio, decesso della persona da assistere).
Negli altri casi, il datore di lavoro dovra comunque stipulare il
contratto di aoggiorno ed effettuare la comunicazione di assunzione
all'INPS, potendo concludere il rapporto di lavoro solo
successivamente a questi adempimenti.
Ringrazio Silvia Canciani per la segnalazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio

15 ottobre 2009

circolare regolarizzazione; alcuni problemi

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/ottobre/circ-interno-2-10-2009.pdf potrete trovare una circolare del Ministero dell'interno, nella quale si esclude che la ricevuta dell'istanza di regolarizzazione possa essere validamente utilizzata ai fini dell'uscita dall'Italia con successivo reingresso.

Ringrazio Patrizia Toss, della FCEI, che mi ha segnalato e inviato la circolare.


2) ho segnalato al Ministero dell'interno come, a seguito delle modifiche apportate all'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 dalla Legge 94/2009, alcune prefetture rifiutino di legalizzare gli estratti dell'atto di nascita di bambini che abbiano uno o entrambi i genitori in condizioni di soggiorno illegale.

La cosa ha conseguenze gravi perche' - se capisco bene - blocca la procedura di riconoscimento, nel paese d'origine, della cittadinanza del neonato.

Il Ministero dell'interno ha chiarito molto bene, nella circolare del 7/8/2009, come ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi a dichiarazione di nascita o riconoscimento di filiazione non debba essere richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno, trattandosi di provvedimenti adottati "anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto".

Auspico che, sulla base della stessa linea interpretativa, si eviti di richiedere l'esibizione del permesso anche in relazione ai provevdimenti di legalizzazione dell'estratto dell'atto di nascita e, piu' in generale, per ogni provvedimento in cui si ravvisi un interese di un terzo (a maggior ragione se si tratta di un minore) o un interesse pubblico.


3) ho segnalato anche come alcune ambasciate (es.: quella ucraina e quella nigeriana) rifiutino il rinnovo del passaporto a cittadini dei rispettivi paesi per i quali sia stata avanzata istanza di regolarizzazione, e diano loro indicazione di ripresentarsi solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno.

Questo crea evidentemente un circolo vizioso, dal momento che il rilascio di tale permesso sara' condizionato al possesso, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, di un passaporto valido.


Cordiali saluti
sergio briguglio

12 ottobre 2009

familiari di terzo e quarto grado di italiani: errata corrige; ciclone a Capo Verde

Cari amici,

1) faccio ammenda di un errore contenuto in un mio messaggio del 4 Settembre scorso.
In quel messaggio scrivevo, tra le altre cose, che nella circolare Mininterno 31/8/2009 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/circ-interno-31-8-2009.html) si chiarisce come resti intatta la possibilita' di rinnovare, alla scadenza, permessi di soggiorno rilasciati, in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge 94/2009, a familiari di cittadino italiano di terzo o quarto grado.

La circolare, in realta', afferma che al momento del rinnovo andra' applicata la disposizione modificata dalla legge 94/2009. Il rinnovo del permesso per motivi familiari restera' quindi generalmente precluso per tali soggetti.

Con altra circolare (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/circ-interno-15-9-2009-2.html), pero', il Ministero chiarisce come sia possibile, in questi casi, la conversione in permesso per lavoro, attesa occupazione, residenza elettiva (e, verosimilmente, studio), in presenza dei rispettivi requisiti.


2) giro un messaggio inviatomi da Maria de Lourdes, in relazione a una raccolta fondi per la popolazione delle isole di Capo Verde, colpite da un ciclone. Potete trovare una delle foto mandatemi da Lou alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/ottobre/alluvione-capo-verde.pdf.


Ciao Sergio,
in allegato, una sequenze di foto scattate dopo il ciclone che ha colpito le isole del nord dell'arcipelago di Capo Verde e soprattutto la mia isola, in particolare la città principale, Vila da Ribeira Brava dove sono nata.
la comunità capoverdiana di Roma ha lanciato una Campagna di Solidarietà a favore dell'isola di S. Nicolau. L'associazione Tabankaonlus sta raccogliendo fondi attraverso il proprio conto corrente. Puoi fare qualcosa?
Grazie
lou

Le vostre donazioni possono essere inviate a:
Tabanka Onlus
Viale delle Milizie 108, 00192 Roma - Italia
Banca: Credito Artigiano - Agenzia 1
IBAN: IT 81 K 03512 03200 000000008679
Causale: Solidarietà S. Nicolau.



Cordiali saluti
sergio briguglio

17 settembre 2009

circolare mininterno; decreto minlavoro

Cari amici,
alla pagina di settembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

1) il testo (ufficioso) di una circolare del Mininterno (del
15/9/2009) relativa alla comunicazione di cessione di fabbricato in
occasione della presentazione di istanza di regolarizzazione.

E' - a mia modesta opinione - un testo che ancora non tiene
adeguatamente conto del fatto che la disponibilita' dell'alloggio
deve essere garantita al momento della stipulazione del contratto di
soggiorno (non necessariamente prima di allora).


2) il testo del Decreto del Ministro del lavoro 29/7/2009, con il
quale vengono fissate le quote di ingresso per formazione
professionale e tirocinio.


Ringrazio Silvia Canciani e Patrizia Toss per le segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

16 settembre 2009

questioni ulteriori sulla regolarizzazione

Cari amici,
ho inviato altre due osservazioni al Ministero dell'interno. Ne appendo qui sotto il testo.

La seconda riguarda un punto gia' segnalato, ma ora argomentato in modo piu' preciso: quello della possibilita' di sospendere il rapporto di lavoro nel periodo che va dalla presentazione dell'istanza alla convocazione presso lo Sportello Unico.

La prima riguarda la disponibilita' dell'alloggio. A mio parere, e non soltanto a mio parere, non si puo' pretendere che l'alloggio sia messo a disposizione prima che la procedura di regolarizzazione abbia avuto esito positivo. Salvo, infatti, che si tratti di ospitalita' offerta al lavoratore, non si puo' pretendere che il datore sia in grado di reperire un alloggio sul mercato degli affitti, per uno straniero che, dal punto di vista della condizione di soggiorno, si trova in una sorta di limbo; il proprietario dell'alloggio potrebbe avere molte remore a cedere lo stesso in locazione ad una persona in queste condizioni.

Non ha neanche senso esigere che la comunicazione di cessione di fabbricato venga effettuata entro 48 ore dalla presentazione dell'istanza, a meno che, appunto, l'ospitalita' non sia gia' in atto.

Infine, l'indicazione dell'alloggio all'interno della domanda dovrebbe essere considerata, appunto, una indicazione, restando salva la possibilita' che l'alloggio effettivo al momento della stipulazione del contratto di soggiorno sia diverso da quello indicato inizialmente.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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I) Ho delle perplessita' sulla risposta alla domanda n. 29 delle FAQ:

29. Quando va presentata la comunicazione di alloggio o cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l'alloggio allo straniero
destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione.

La disponibilita' dell'alloggio e' infatti richiesta ai fini della stipulazione del contratto di soggiorno. Non e' detto, quindi, che l'alloggio indicato sia gia' utilizzato dal lavoratore al momento della presentazione dell'istanza. Sarebbe quindi piu' appropriata - a mio parere - una risposta di questo tipo:
"La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione o, se il lavoratore non fruisce ancora dell'alloggio, dal momento in cui comincera' a fruirne."



II) Non e' stata ancora diffusa alcuna indicazione riguardo alla questione sollevata con un precedente messaggio. La richiamo qui di seguito in modo articolato.

Il datore di lavoro che presenta istanza di regolarizzazione puo' legittimamente (o, addirittura, e' tenuto a) sospendere il rapporto di lavoro nell'intervallo di tempo che trascorre dalla presentazione dell'istanza alla convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno?

A me sembra che la risposta sia affermativa, sulla base degli argomenti seguenti:

1) La legge 102/2009 prevede che il datore dichiari di aver impiegato ininterrottamente il lavoratore dall'1/4/2009 alla data di presentazione dell'istanza. Nulla si esige per il periodo tra quest'ultima data e quella di firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

2) Il pagamento di 500 euro, una tantum, non corrisponde all'apertura di una posizione INPS. Questa avra' luogo solo a seguito della definizione del procedimento di emersione (circ. INPS 10/8/2009).

3) Le sanzioni relative agli illeciti commessi nell'impiegare il lavoratore sono sospese fino alla conclusione del procedimento. Gli illeciti stessi si estinguono solo in caso di esito positivo (stipulazine del contratto di soggiorno, rilascio del permesso, comunicazione di assunzione).

4) Il procedimento puo' concludersi con esito negativo (per esempio, per la sussistenza di un motivo ostativo in capo al lavoratore). In tal caso, il Mninterno avrebbe, in linea di principio (prescindo qui dall'orientamento saggiamente annunciato nelle FAQ), l'obbligo di trasmettere la notizia del reato all'autorita' giudiziaria. A quel punto, dovrebbe attivarsi o riattivarsi il procedimento penale e quello amministrativo a carico del datore.

5) Nei casi di cui al punto precedente, la posizione del datore risulterebbe tanto piu' grave quanto piu' a lungo si e' protatto l'illecito. Non e' pensabile che una legge obblighi il datore a persistere in una condotta illecita, senza aver escluso preventivamente la punibilita' di tale condotta.

6) Da tutto questo - a mio parere - discende la legittimita' della sospensione del rapporto (la cui continuita' - ripeto - non e' richiesta da alcuna norma di legge).

7) Resta vero che il datore che voglia rischiare puo' benisismo proseguire nel rapporto. Se l'esito della regolarizzazione sara' positivo, gli illeciti commessi, anche col proseguimento, saranno estinti.

8) La situazione e' comunque analoga a quella descritta nella sentenza della Cassazione n. 9407/2001 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/ottobre/paggi-cassazione-9407-01.html), dal momento che deve considerarsi illecito l'impiego di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, in mancanza di una esplicita esclusione della punibilita' di tale condotta.

9) Seguendo l'argomento della Cassazione, ci si trova quindi in una situazione di temporanea impossibilita' di attuazione del rapporto di lavoro, che rende doveroso il rifiuto della prestazione lavorativa. Questo determina non la risoluzione del rapporto ma la sua sospensione totale, con riguardo ad ogni suo effetto economico e giuridico (ivi compresa, quindi, l'esclusione della maturazione delle quote di mensilità differite, del trattamento di fine rapporto, dell'anzianità, degli obblighi di contribuzione, ecc.). I brani in corsivo sono altrettante citazioni della sentenza.

7 settembre 2009

faq regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-7-9.pdf
troverete la versione aggiornata delle risposte del Mininterno alla
F.A.Q. sulla regolarizzazione.

Segnalo le risposte alle ultime tre domande:

1) La soglia di 25.000 euro per la regolarizzazione di colf si
applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente quella di 20.000 euro e debba integrare il proprio
reddito con quello di familiare convivente.

2) Il richiedente asilo puo' essere regolarizzato. Quando non sia
possibile indicare i dati relativi al passaporto, si puo' far
riferimento al numero e alla data di rilascio della ricevuta della
domanda di permesso di soggiorno emessa dalla questura (da inserire
nel campo relativo al documento di identita' del lavoratore). Al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero
dovra', comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo
equipollente in corso di validita'.

3) Lo straniero titolare di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria e' equiparato, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sulla regolarizzazione, al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo. Puo', cioe', agire come datore di
lavoro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

faq regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-7-9.pdf
troverete la versione aggiornata delle risposte del Mininterno alla
F.A.Q. sulla regolarizzazione.

Segnalo le risposte alle ultime tre domande:

1) La soglia di 25.000 euro per la regolarizzazione di colf si
applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente quella di 20.000 euro e debba integrare il proprio
reddito con quello di familiare convivente.

2) Il richiedente asilo puo' essere regolarizzato. Quando non sia
possibile indicare i dati relativi al passaporto, si puo' far
riferimento al numero e alla data di rilascio della ricevuta della
domanda di permesso di soggiorno emessa dalla questura (da inserire
nel campo relativo al documento di identita' del lavoratore). Al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero
dovra', comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo
equipollente in corso di validita'.

3) Lo straniero titolare di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria e' equiparato, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sulla regolarizzazione, al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo. Puo', cioe', agire come datore di
lavoro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 settembre 2009

circolare sui familiari di italiano; il bianco e il nero

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/circ-interno-31-8-2009.html troverete il testo di una circolare del Mininterno con cui si chiarisce che la modifica all'art. 19, co. 2, introdotta dalla L. 94/2009, in relazione alla condizione di inespellibilita' del familiare straniero di cittadino italiano (entro il secondo grado di parentela, anziche' entro il quarto grado) non incide sul soggiorno dei familiari di terzo o quarto grado che abbiano ottenuto, o anche solo richiesto, il relativo permesso di soggiorno prima dell'entrata in vigore della modifica. Il permesso in questione potra' essere rilasciato e/o rinnovato sulla base delle vecchie disposizioni.

2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/ris-ag-entrate-26-8-2009.html troverete il testo di una geniale risoluzione dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia da' risposta ad un quesito relativo alle condizioni per l'applicazione dell'esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie in favore di "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo".

Chi pone il quesito chiede all'Agenzia se la condizione per l'applicazione dell'esenzione consista nell'appartenenza del destinatario della prestazione ad una qualsiasi di queste categorie o se sia necessaria l'appartenenza simultanea a tutt'e tre le categorie.

L'Agenzia, rifacendosi al tenore letterale della disposizione, che prevede l'esonero per prestazioni rese in favore di "anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo", conclude per la necessita' dell'appartenenza simultanea alle tre categorie.

Le espressioni "migranti", "senza fissa dimora" e "richiedenti asilo" si riferiscono infatti - cosi' l'Agenzia - all'unico termine "persone".

Mi chiedo quante prestazioni vengano erogate in Italia ad adulti che siano al contempo anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS e handicappati psicofisici. E mi viene in mente il dialogo tra il tedesco socialdemocratico e il collega di origine camerunese:

- Vedi come sono cambiati i tempi: io sono bianco, tu sei nero. Ma lavoriamo nello stesso ufficio, tutt'e due con importanti incarichi dirigenziali... Veramente il razzismo e' cosa di altri tempi...
- E' vero...
- Mia moglie e tua moglie giocano a canasta assieme... Morto e sepolto...
- Ah, proprio vero...
- I miei figli fanno ginnastica nella stessa palestra dei tuoi figli... Roba del passato...
- Vero, vero...
- Facciamo parte della stessa parrocchia...
- No: veramente noi siamo ebrei.
- Pure?!!


Ringrazio Silvia Canciani per le segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

2 settembre 2009

aggiornamento del manuale; regolarizzazione

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/manuale-normativa-7.html troverete una versione aggiornata delle mie dispense sulla normativa.

L'aggiornamento e' stato completato in giornate con temperatura e umidita' da foresta equatoriale. Per di piu', e' relativo (anche) alle profonde modifiche apportate dall'entrata in vigore della Legge 94/2009. E' facile quindi che ci siano molte lacune e imprecisioni. Saro' grato a chi vorra' segnalarmele.

Allo scopo di rendere evidenti le modifiche intervenute con la suddetta legge, ho messo, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/manuale-normativa-6.html, una versione parzialmente aggiornata (alla data del 7/8/2009; subito prima, cioe', dell'entrata in vigore della legge). Si tratta, ovviamente, di una curiosita' da collezionisti. Se qualcuno fosse interessato alla cosa, potrei consigliargli un bravo psichiatra (lo stesso da cui mi servo personalmente).


2) Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-1-9.pdf, troverete la versione piu' recente delle risposte del Mininterno alle FAQ in materia di regolarizzazione. Richiamo la vostra attenzione sulla risposta alla domanda n. 26:

"26. Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell'istanza di emersione per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) che il datore di lavoro non poteva conoscere?
Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in esclusivo possesso degli organi di P.S. e quindi difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con l'ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore di lavoro riemerga nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro irregolare, successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto."

Immagino che analoga risposta valga per tutte le situazioni in cui il cattivo esito della procedura dipenda da fatti verificatisi a dispetto della diligenza del datore di lavoro (es.: mancata presentazione del lavoratore a seguito di convocazione presso lo Sportello Unico).


3) Riguardo alla regolarizzazione, una considerazione sulla situazione del rapporto di lavoro nel lasso di tempo che va dalla presentazione dell'istanza alla stipulazione del contratto di lavoro. Mi chiedo: il datore di lavoro sara' tenuto a versare contributi anche per tale lasso di tempo?

Mi pare valgano le seguenti affermazioni:

a) la posizione contributiva viene aperta dall'INPS solo a seguito della comunicazione di assunzione (da effettuarsi entro 24 ore dalla stipulazione del rapporto di lavoro);

b) qualora la procedura di regolarizzazione vada a buon fine, tra i reati e gli illeciti amministrativi estinti rientra anche l'eventuale omessa contribuzione per il periodo in questione, ove il rapporto sia proseguito;

c) nulla osta a che il rapporto possa essere sospeso nel periodo in questione. Nessuna delle disposizioni di cui all'art. 1-ter L. 102/2009 impone, infatti, che il rapporto prosegua durante questa fase intermedia. Per di piu', ci troviamo di fronte a un tipico caso di inefficacia del rapporto di lavoro: la mancanza del titolo di soggiorno non fa venir meno la validita' del contratto (in questo caso, della proposta di contratto), ma solo l'efficacia dello stesso. La situazione e' analoga a quella considerata dalla Cassazione (sent. 9407/2001) in tempi in cui il lavoratore straniero non era abilitato a svolgere attivita' lavorativa nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno (prima, cioe', della modifica ad art. 22, co. 12 T.U. introdotta dalla L. 189/2002).

Su questi punti sarebbe opportuno un chiarimento da parte dei ministeri competenti e/o il conforto del parere di esperti.


Cordiali saluti
sergio briguglio

31 agosto 2009

due questioni aperte sulla regolarizzazione

Cari amici,
alcuni giorni fa ho segnalato al Mininterno due questioni delicate in relazione alla regolarizzazione. Le riporto qui sotto. In parte, si tratta di questioni gia' a voi segnalate. In parte, di questioni da voi segnalate.

Spero che su tali questioni si facciano sentire, per le vie che ritengono piu' idonee, anche ACNUR, CIR e sindacati.

Cordiali saluti
sergio briguglio


---------


1) La necessita' di riportare, gia' al momento della presentazione dell'istanza di regolarizzazione, il numero del passaporto (o del documento equipollente) rischia di precludere la regolarizzazione a due categorie di stranieri:

a) coloro che, privi di passaporto valido, hanno presentato domanda d'asilo e non possono, quindi, recarsi in ambasciata a chiederne uno nuovo;

b) coloro che, attualmente privi di passaporto, avrebbero tempo di ottenerne un altro dalla propria ambasciata, ma non certo entro il 30 settembre.

Queste categorie potrebbero essere salvate entrambe se si dessero istruzioni opportune per la compilazione del modulo in situazioni del genere (es.: dati relativi al titolo di soggiorno per richiedente asilo, nel primo caso, o all'avvenuta presentazione di richiesta del passaporto in ambasciata, nel secondo), fermo restando l'obbligo di produrre il documento di viaggio al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.


2) Dal momento che la legge 102/2009 consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con lo straniero comunque presente sul territorio italiano, un'applicazione equa delle disposizioni della legge impone che un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia rilasciato, su richiesta dell'interessato, anche nei casi in cui il lavoratore sia regolarmente soggiornante (che abbia o meno facolta' di svolgere l'attivita' lavorativa denunciata).

Nel senso di non poter trattare in modo deteriore lo straniero che soggiorni legalmente in Italia, si veda, per esempio, la recente sentenza del TAR dell'Umbria: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/sent-tar-umbria-cure-esp.pdf.

Se questa e' la linea da seguire, occorre chiarire

a) che la procedura si conclude (o puo' concludersi) comunque con il rilascio del permesso per lavoro subordinato;

b) come si debba procedere, in particolare, nei casi di rapporto di lavoro (irregolare) intrattenuto con straniero regolarmente soggiornante abilitato a svolgere attivita' lavorativa. Per tali casi, infatti, la circolare INPS 10/8/2009 dispone (improvvidamente) che si proceda con semplice dichiarazione all'INPS stesso (esautorando cosi' lo Sportello Unico).

28 agosto 2009

circolare; in difesa dell'On. Cota

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-interno-27-8-2009.pdf troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa ad alcune delle norme introdotte dalla Legge 94/2009;

2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/cota-tortura-clandest.pdf troverete il testo di un articolo che denuncia l'appartenenza dell'On. Cota (Lega Nord) al gruppo "Immigrati clandestini torturali! E' legittima difesa", formatosi su Facebook.

A proposito di quest'ultimo documento, voglio chiarire che la notizia e' assolutamente priva di fondamento. Si tratta di un caso di omonimia (*). Lo ricavo da due elementi:

a) non e' possibile che il nostro Parlamento ospiti un imbecille di questo calibro;

b) i leghisti - a detta loro - ce l'hanno duro. Il Cota effigiato nella foto non e', ictu oculi, un leghista.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*) che non e' - lo dico per Svastichella - un orientamento sessuale.

27 agosto 2009

ancora sulla regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/faq-interno-regolar-27-8.pdf
troverete una versione aggiornata delle risposte del Ministero
dell'interno alle FAQ sulla regolarizzazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istruz-mod-regolarizz.pdf,
troverete le istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta
di regolarizzazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/com-interno-27-8-2009.html,
infine, un'interessante intervista con il Prefetto Morcone. Di
particolare rilievo mi sembra la risposta relativa alle conseguenze
di un esito negativo della procedura di regolarizzazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

26 agosto 2009

faq mininterno su regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di agosto 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete le risposte alle FAQ in materia di regolarizzazione pubblicate sul sito del Ministero dell'interno.

Segnalo alcuni elementi di rilievo:

1) Il reddito rilevante per la regolarizzazione di collaboratori domestici e' il reddito imponibile (al lordo, cioe', delle imposte).

2) In caso di morte del "badato" e' consentito il subentro di un familiare in qualita' di datore di lavoro.

3) La regolarizzazione di stranieri gia' espulsi per semplice soggiorno illegale e' consentita.

4) Fonti di reddito non soggette a dichiarazione, quali gli assegni di invalidita', sono computabili ai fini del raggiungimento della soglia per la regolarizzazione di colf.

5) Lo straniero che abbia chiesto il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sia ancora in attesa di rilascio puo' agire come datore di lavoro nella procedura di emersione.

6) Al momento della stipulazione del contratto di soggiorno e' necessario che lo straniero sia in possesso di passaporto (o documento equipollente) in corso di validita'. Qualora la domanda sia stata presentata indicando un passaporto scaduto (o che scada prima della stipulazione del contratto di soggiorno) occorrera' esibire allo Sportello Unico anche copia del documento scaduto.

7) La domanda di emersione puo' riguardare anche un lavoratore che sia regolarmente soggiornante (ma non abilitato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa denunciata) o un lavoratore il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza che ne venisse chiesto per tempo il rinnovo (entro i 60 giorni successivi alla scadenza).

Appendo qui sotto alcune osservazioni inviate al Ministero dell'interno (in parte ripetizione di cose gia' esposte in precedenti messaggi).

Cordiali saluti
sergio briguglio


----------




1) Al punto 4, in parentesi, appare
"2° semestre 2009".
Si tratta invece di
"2° trimestre 2009".


2) Al punto 6 sarebbe opportuno elencare i documenti equipollenti al passaporto. Es.:
- documento di viaggio per apolidi
- documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)
- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)
- lasciapassare delle Nazioni Unite
- documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale
- documento di navigazione aerea
- carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

Ce ne sono altri?


3) Al punto 12, nella domanda, appare:
"non mi e' stata rilasciata".
Dovrebbe leggersi, invece:
"non mi e' stata ancora rilasciata".


4) La risposta data al punto 16 e' pericolosa: la morte del "badato" rischia di esporre a condanna ed espulsione lo straniero per fatti totalmente indipendenti dalla volonta' di questi. E' facile ravvisare una violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso trattamento riservato a stranieri in situazione soggettiva identica. Basterebbe ampliare la risposta, prevedendo la possibilita' di subentro di altro (qualsiasi) datore di lavoro.


5) La risposta al punto 19 e' positiva, ma non ancora libera da ambiguita'. Si afferma che e' regolarizzabile lo straniero espulso per semplice irregolarita' del soggiorno, ma si ribadisce che e' escluso il caso di straniero segnalato per la non ammissione. In questa seconda categoria - osservo con preoccupazione - cade anche l'intera prima categoria (trattandosi comunque di espulsioni gravate da divieto di reingresso).

Che la cosa non sia irrilevante e' confermato da una recente decisione del Consiglio di Stato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sent-cds-3559-2009.pdf), relativa alla regolarizzazione del 2002. Ve ne riporto uno stralcio, sottolineando come la formulazione del motivo ostativo (segnalazione ai fini della non ammissione) sia la stessa nel provvedimento legislativo di allora e in quello di oggi:

"Infatti, l'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito in legge dall'art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:Šb) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l'Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell'ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti (e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative (da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che < I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che (3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza (tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una nel SIS del soggetto extracomunitario interessato."

Per scongiurare il rischio derivante dall'ambiguita' della norma, occorrerebbe limitare la risposta al punto 19 alla prima parte e dare disposizione per la cancellazione d'ufficio delle segnalazioni al SIS in tutti i casi in cui l'istanza di regolarizzazione riguardi uno straniero espulso per semplice soggiorno illegale.

Faccio osservare come l'esito negativo della procedura di regolarizzazione determini l'immediata ripresa del procedimento penale a carico del datore di lavoro e che l'impiego illegale di un lavoratore straniero non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro: se il dubbio sul motivo ostativo permane, nessun datore di lavoro si autodenuncera' in casi del genere.


6) Ua questione di rilievo non viene affronata nelle FAQ: e' necessario che il rapporto si estenda con continuita' fino alla data della stipulazione del contratto di soggiorno (e non solo fino alla data di presentazione dell'istanza), che, se le istanze di regolarizzazione saranno numerose, avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi?

La risposta - a mio parere - non puo' che essere negativa. E' vero infatti che sono sospese fino all'esito finale del procedimento, le sanzioni penali e amministrative associate al rapporto di lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale rapporto proseguisse senza interruzioni dalla data di presentazione dell'istanza fino a quella della stipulazione del contratto di soggiorno, reati e irregolarita' amministrative si estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che sull'esito positivo del procedimento si possono fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse essere negativo, al datore di lavoro verrebbero contestate le infrazioni relative a tutta la durata del rapporto (ad essere sospesi sono i procedimenti penali e amministrativi, non le disposizioni di legge da cui questi originano). Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga una condizione (la prosecuzione del rapporto tra la presentazione dell'istanza e la conclusione del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di un aggravamento dell'illecito.

Dovrebbe allora essere senz'altro possibile procedere alla sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo critico.
Su questo, istruzioni chiare da parte dei Ministeri competenti sarebbero benvenute.

12 agosto 2009

circolare inps sulla regolarizzazioni: alcune questioni aperte

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-inps-10-8-2009.pdf
del mio sito troverete la circolare INPS n.
101/2009 sulla regolarizzazione di colf e badanti.

Ne raccomando la lettura, essendo ricca di elementi importanti. Eccone alcuni:

1) vengono date specifiche istruzioni per la
regolarizzazione di rapporti di lavoro intrapresi
con soggetti abilitati allo svolgimento di
attivita' lavorativa in Italia: cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, cittadini stranieri titolari di permesso
di soggiorno che abiliti al lavoro.

A proposito di quest'ultima categoria, osservo
come, in base alla formulazione di art. 1 ter L.
102/2009, dovrebbe essere comunque previsto, ove
sia richiesto dallo straniero interessato, il
rilascio di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La cosa riguarda, per esempio,
stranieri titolari di permessi piu' "deboli",
benche' abilitanti allo svolgimento di attivita'
lavorativa (per studio, per motivi umanitari, per
assistenza del minore, etc.). Il rilascio del
permesso dovrebbe essere effettuato, in tutti i
casi, senza riguardo per il rispetto delle quote
fissate col decreto-flussi o di altre
disposizioni che, a regime, lo impediscono.

Trovo quindi improprio, almeno nei casi in cui il
lavoratore straniero intenda avvalersi di questa
possibilita', che l'istanza sia presentata
soltanto all'INPS.

Auspico che il Ministero dell'interno provveda a
diramare prontamente disposizioni in materia.


2) vengono dati chiarimenti sulla procedura che
verra' seguita per la determinazione dei
versamenti dovuti per periodi diversi da quello
comune a tutte le istanze (1/4/2009-30/6/2009),
coperto dal contributo forfetario di 500 euro.
Ricordo, in proposito, che il rapporto di lavoro
denunciato deve estendersi, con continuita', per
tutto il periodo che va dall'1/4/2009 alla data
di presentazione dell'istanza.

Rispetto a quet'ultimo punto, la questione di
rilievo e' la seguente: e' necessario che il
rapporto si estenda con continuita' fino alla
stipulazione del contratto di soggiorno (che, se
le istanze di regolarizzazione saranno numerose,
avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi)?

La risposta - a mio parere - non puo' che essere
negativa. E' vero infatti che sono sospese fino
all'esito finale del procedimento, le sanzioni
penali e amministrative associate al rapporto di
lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale
rapporto proseguisse senza interruzioni dalla
data di presentazione dell'istanza fino a quella
della stipulazione del contratto di soggiorno,
reati e irregolarita amministrative si
estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che
sull'esito positivo del procedimento si possono
fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse
essere negativo, al datore di lavoro verrebbero
contestate le infrazioni relative a tutta la
durata del rapporto (ad essere sospesi sono i
procedimenti penali e amministrativi, non le
disposizioni di legge da cui questi originano).
Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga
una condizione (la prosecuzione del rapporto tra
la presentazione dell'istanza e la conclusione
del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di
un aggravamento dell'illecito.

Dovrebbe allora essere senz'altro possibile
procedere alla sospensione del rapporto di lavoro
durante il periodo critico.

Su questo, istruzioni chiare da parte del
Ministero del lavoro sarebbero benvenute.


3) sono equiparati ai datori di lavoro domestico
"persona fisica" anche alcune persone giuridiche:
le convivenze di comunita' religiose, le
convivenze militari, le comunità senza fini di
lucro (orfanotrofi, ricoveri per anziani, case
famiglia per handicappati, tossicodipendenti,
ragzze-madri, etc.).


Cordiali saluti
sergio briguglio

11 agosto 2009

circolare sulla regolarizzazione: osservazioni

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-interno-lavoro-7-8-09.pdf del mio sito potrete trovare il testo della circolare dei Ministeri dell'interno e del lavoro sulla regolarizzazione di colf e badanti.

Alcuni elementi di rilievo:

1) entro tre giorni dal ricevimento della e-mail di conferma dell'avvenuta ricezione dell'istanza di regolarizzazione, dal sito del Ministero dell'interno sara' possibile scaricare la corrispondente ricevuta. Copia di tale ricevuta andra' consegnata al lavoratore, quale prova della richiesta di emersione;

2) rimangono validi, ai fini della presentazione delle istanze, i protocolli di intesa stipulati dal Ministero dell'interno con comuni, associazioni e patronati. La cosa e' rilevante per tutti i datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare mezzi telematici;

3) in base all'art. 1-ter, co. 8 L. 102/2009, sono sospesi fin dalla data di entrata in vigore della setssa legge, i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, quando si tratti di rapporti di lavoro potenzialmente oggetto del procedimento di emersione (collaborazione domestica o assistenza alla persona). Faccio ammenda, in proposito, di una erronea considerazione svolta in un mio precedente messaggio riguardo al rischio di sanzioni per gli stranieri intercettati nel mese di agosto.

4) resta in piedi, tuttavia, un elemento di ambiguita': il comma 13 esclude dalla regolarizzazione quanti siano stati segnalati al SIS ai fini del divieto di ammissione nello Spazio Schengen. Tra questi - come e' noto - vi sono gli stranieri che siano stati raggiunti da un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale, essendo tale provvedimento accompagnato da un divieto di reingresso. Il Governo ha accettato una raccomandazione della Camera mirata a rendere possibile la regolarizzazione di tali espulsi non socialmente pericolosi. Il Prefetto Morcone ha insistito, in interviste radiofoniche, sul fatto che l'espulsione per semplice soggiorno illegale non e' ostativa.

Ne sono contento. Ma non soddisfatto. Ho in mente, infatti, una recentissima decisione, di segno evidentemente contrario, del Consiglio di Stato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sent-cds-3559-2009.pdf), relativa alla regolarizzaizone del 2002. Ve ne riporto uno stralcio, sottolineando come la formulazione del motivo ostativo (segnalazione ai fini della non ammissione) sia la stessa nel provvedimento legislativo di allora e in quello di oggi:

"Infatti, l'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito in legge dall'art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:Šb) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l'Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell'ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti (e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative (da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che < I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che (3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza (tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una nel SIS del soggetto extracomunitario interessato."

Mi auguro che sia data pubblicamente disposizione per la cancellazione d'ufficio delle segnalazioni al SIS in tutti i casi in cui l'istanza di regolarizzazione riguardi uno straniero espulso per semplice soggiorno illegale. Faccio osservare infatti come l'esito negativo della procedura di regolarizzazione determini l'immediata ripresa del procedimento penale a carico del datore di lavoro e che l'impiego illegale di un lavoratore straniero non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro: se il dubbio sul motivo ostativo permane, nessun datore di lavoro si autodenuncera'.

5) la presentazione dell'istanza di regolarizzazione determina la rinuncia all'eventuale richiesta di nulla-osta all'ingresso, presentata ai sensi degli ultimi decreti di programmazione dei flussi. Legge e circolare fanno riferimento alle sole domande presentate per l'ingresso di colf e badanti. Nessuno impedisce, pero', che l'istanza di regolarizzazione riguardi un lavoratore che si intendeva assumere quale - poniamo - manovale, purche' lo si sia adibito, a partire dall'inizio di aprile, al lavoro domestico o a quello di badante. Che bizzarrie di questo genere possano verificarsi e', del resto, confermato implicitamente dalla brochure preparata dal Ministero del lavoro (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istr-lavoro-regolarizz.pdf). Vi si puo' facilmente riconoscere, infatti, l'immagine di Mary Poppins; ed e' noto a tutti come l'idea originaria di Mr. Banks fosse quella di assumerla in qualita' di governante - mansione certamente distinta da quella di collaboratrice domestica (affidata invece a Miss Ellen).

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 agosto 2009

All'attenzione di Antonio Preziosi: il GR2 e i matrimoni di comodo

Egregio Direttore,
ho avuto modo stamattina di ascoltare il servizio del GR2 delle 7.30 sui matrimoni di comodo (quelli tra un nubendo italiano ed uno straniero, celebrati al solo scopo di far ottenere allo straniero il permesso di soggiorno o la cittadinanza). Vi si affermava che l'entrata in vigore della legge in materia di sicurezza pubblica (Legge 94/2009) ha prodotto un'immediata riduzione di tali matrimoni.

Si affermava anche che negli ultimi dieci anni di matrimoni di questo genere ne sono stati celebrati in Italia, stando alle stime ISTAT e dell'Associazione matrimonialisti italiani, trentamila.

Ora, pero', con l'entrata in vigore della nuova legge - spiegava il servizio - le cose si fanno meno appetibili per questi stranieri truffaldini (l'espressione e' mia, non del GR2): occorre, infatti, pagare 200 euro e aspettare, per la cittadinanza, due anni invece dei soli sei mesi previsti dalla normativa previgente.

Cosi' - sempre nel racconto del Giornale Radio - quattro coppie miste a Verona hanno rinunciato alla celebrazione del matrimonio, e altre hanno dato forfait per i prossimi giorni.

Il servizio e' un esempio luminoso di superficialita'. Provo a spiegarLe perche'.

1) Il fatto che un matrimonio sia "di comodo" e' cosa delicatissima da dimostrare. La rinvio, per questo, alla Comunicazione della Commissione dell'Unione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sulle Linee-guida per una miglior trasposizione ed applicazione della Direttiva 2004/38/CE (COM(2009) 313/4 http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

E' cosa che si presta assai poco alle valutazioni statistiche, quando, almeno, non si voglia trattare la materia con lo stile del Bar Sport. L'Istat, del resto, nel rapporto del 2007 (http://www.stranieriinitalia.it/news/istat13feb2007.pdf), cui il servizio fa implicito riferimento, si guarda bene dall'azzardare stime sulla percentuale dei matrimoni di comodo, dedicando invece grande attenzione al fenomeno - rilevantissimo - dei matrimoni misti.

La stima e' effettuata, piuttosto, dall'Associazione matrimonialisti italiani. Non sembra che si tratti di un soggetto particolarmente autorevole (a Milano conta cinque soci; a Roma, otto: http://www.ami-avvocati.it/regioni-ami.asp ); in ogni caso, per definizione, l'Associazione vede del fenomento solo la porzione "patologica", che non consente di effettuare estrapolazioni, se non - appunto - per gli avventori del Bar Sport.

2) Sono pronto a scommettere che le quattro coppie di Verona che hanno rinunciato al matrimonio (e quelle che lo faranno nei prossimi giorni) non l'hanno fatto per evitare il pagamento dei duecento euro (questo graverebbe, in modo irrilevante, sulla richiesta di cittadinanza, non sulla celebrazione del matrimonio o sul rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea), ne' per il prolungamento a due anni del periodo di residenza richiesto per l'acquisto della cittadinanza (la convenienza di un matrimonio di comodo risiedere intanto nell'ottenimento di un titolo di soggiorno, l'acquisto della cittadinanza essendo questione ovviamente secondaria).

La rinuncia e' stata imposta da altra modifica introdotta dalla Legge 94/2009: la necessita' di dimostrazione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia. Questa disposizione e' una delle grandi porcherie su cui il Governo ha posto la fiducia. Viola in modo grossolano gli art. 29 e 30 della Costituzione, l'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Direttiva 2004/38/CE e una serie di altre norme vincolanti per il nostro sgangheratissimo Legislatore.

A conclusioni analoghe, mutatis mutandis, e' arrivato di recente, a proposito di un simile tentativo di riforma, poi abortito, il Tribunale Costituzionale francese (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/2003/2003-484-dc/decision-n-2003-484-dc-du-20-novembre-2003.871.html).


Il Suo editoriale, stamattina, si concludeva con l'auspicio che si tornasse a dire, in un futuro prossimo, come prova di veridicita' di una notizia: "l'ha detto la Radio". Le suggerisco sommessamente di vigilare sulla qualita' dei servizi che vengono trasmessi, perche' non si debba diffondere, invece, l'adagio "l'ha detto la Radio: una stronzata, quindi".

Con tutta la stima che Ella merita
Sergio Briguglio


dichiarazione nascita; ronde; il telefono e gli ultras

Cari amici,
sabato scorso e' entrata in vigore la L. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Il Ministero dell'interno e' intervenuto, in questi giorni con diverse circolari e con un decreto che disciplina gli ambiti operativi delle associazioni di
osservatori volontari (le cosiddette ronde) e la loro iscrizione in apposito elenco presso la prefettura. Potrete trovare circolari e decreto alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto del mio sito.

Da una lettura molto frettolosa delle circolari ricavo un elemento di grande importanza: non sara' richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio. La cosa e' estremamente positiva, e mette al riparo, limitatamente a questo profilo, la legge appena entrata in vigore dall'accusa di illegittimita' costituzionale;

Il quadro che emerge dalla lettura del decreto e' assai intrigante, anche se certamente di minor rilievo.

Ricordo che, in base all'art. 3, co. 40-44 L. 94/2009, il sindaco puo' avvalersi di tali associazioni per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale.

Le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c). Ne' possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e).

Gli osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b). Indossano casacconi giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta "osservatore volontario" (che li distingue da tutti coloro che casacconi simili indossano per semplice buon gusto).

Per evitare che gli osservatori, equivocando, si segnalino a vicenda alle forze dell'ordine quali fomiti di insicurezza urbana, il decreto, dopo averli vestiti da fari antinebbia, esclude dal ruolo i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b).

Sempre per evitare che l'attivita' di segnalazione si sviluppi solo in chiave endoassociativa, sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti incalliti e quanti presentino o abbiano presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d).

Gli ossevatori non potranno usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2). Per compensare la limitazione che ne deriva, si richiede loro di avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b).

Quanto alla capacita' visiva, invece, non e' richiesta. Si esige pero' una adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b), indispensabile - suppongo - per un coordinamento tra osservatori fatto piu' di maschi ammiccamenti che di faticose locuzioni.

Quando sia necessario effettuare una segnalazione (ad esempio, in presenza di persona colta da malore nel piazzale antistante la stazione), gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4). Sembra escluso che, in mancanza di quest'ultima dotazione e di campo o credito per il cellulare, gli osservatori siano legittimati a usare il telefono a gettoni del bar della stazione. In compenso, il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che, almeno alle chiamate fatte col cellulare o con la rice-trasmittente, i viglili urbani rispondano (art. 2, co. 5).

Mi resta un solo dubbio.

Supponiamo che un gruppo di tifosi della curva Di Maio dello stadio di Treviso decida, per ingannare l'attesa del mercoledi' di coppa, di dedicare tutti i martedi' sera ad una perlustrazione del quartiere. Il gruppo e' formato da ventitre diciassettenni. Sette di loro hanno perso quasi completamente l'olfatto per via di un uso di cocaina da villa in Sardegna. Gli stessi, forse per difendersi da possibili rivendicazioni del pusher di fiducia, non si separano mai dal proprio pitbull. Tutti indossano la gloriosa maglia biancoceleste trevigiana, impreziosita da una piccola svastica nera.

E' evidente che mai, per quanto disposto dal decreto in questione, il sindaco di Treviso potra' affidare loro, in convenzione, i compiti di segnalazione degli eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza urbana e delle situazioni di disagio sociale.

E' altrettanto evidente che nessuno potra' impedire al gruppo di svolgere l'attivita' di perlustrazione, di per se' lecita. Almeno fino a quando non venga adottato a carico dei componenti un provvedimento restrittivo per qualcuna delle altre attivita' da loro intraprese.

Mi chiedo: quando gli ultras dovessero imbattersi in una minaccia alla sicurezza urbana o in una situazione di disagio sociale (altre - beninteso - da quelle da loro stessi rappresentate) e dovessero telefonare, a gettoni, alla polizia minicipale, i vigili terranno conto della chiamata o eccepiranno la mancata iscrizione del gruppo nell'albo prefettizio?

Per dirla garbatamente, non e' che tutta questa storia delle ronde e della loro regolamentazione sia un'ulteriore solennissima minchiata?

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 agosto 2009

legge 102/2009; quadro normativa; lettere dichiarazione nascita

Cari amici,

1) e' stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge
78/2009 (decreto anticrisi), che consente la regolarizzazione di colf
e badanti. Si tratta della Legge 102/2009.

Ne trovate il testo alla pagina

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/legge-102-2009.html.


2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/sinottico-normativa-21.html

potrete trovare il testo aggiornato del quadro completo della
normativa in materia di citadini stranieri. Rispetto all'ultima
versione segnalata, ho introdotto le disposizioni rilevanti contenute
nella Legge 88/2009 (Legge comunitaria 2008) e, appunto, nella Legge
102/2009.


3) alle pagine
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/ong-regioni-dich-nascita.html


e

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/ong-governo-dich-nascita.html

troverete il testo delle lettere sul problema della dichiarazione
alla nascita del figlio di stranieri illegalmente soggiornanti,
inviate a Regioni e, rispettivamente, Governo. Vi e' riportato anche
l'elenco delle associazioni firmatarie.

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 agosto 2009

approvazione regolarizzazione

Cari amici,
la conversione in legge del decreto anticrisi (decreto-legge 78/2009) e' stata approvata definitivamente dal Senato (A.S. 1724).

Resta quindi inalterato il testo dell'articolo 1-ter, che rende possibile, a certe condizioni, la regolarizzazione di colf e badanti. Lo riporto qui sotto.

E' in corso un dibattito tra le varie componenti della maggioranza sull'opportunita' di estendere il provvedimento a lavoratori stranieri impiegati in altri settori lavorativi. Se questo dibattito avra' esito negativo, molti datori di lavoro riveleranno di aver nei fatti adibito al lavoro domestico, proprio dal primo aprile scorso, il lavoratore che a tutti era sembrato un manovale o un pizzaiolo. Pesce d'aprile!

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».