10 febbraio 2009

maroni e divieto di segnalazione

Cari amici,
in un comunicato del Mininterno si legge la seguente dichiarazione del Ministro Maroni:


"Nel 1998 - ha precisato il Ministro - è stato introdotto il divieto per i medici di segnalare i clandestini. Si arrivava così all'aberrazione che un medico che voleva segnalare un clandestino commetteva un reato. Se il medico non vuole denunciarlo non lo fa, ma non è giusto punire un medico che magari vuole segnalare alla polizia un clandestino ferito da una ragazza che ha stuprato."


Il Ministro e' di un'incompetenza vasta e profonda. La disposizione che vieta la segnalazione del clandestino che ricorra alla struttura sanitaria fa salvo l'obbligo di referto, rispetto al quale la struttura sanitaria deve comportarsi cosi' come si comporta per il cittadino italiano. L'obbligo di referto scatta quando vi siano elementi che indichino la commissione di un delitto per il quale si possa procedere d'ufficio. Non vi e' obbligo quando il referto possa esporre la persona cui si sono prestate cure a procedimento penale. E questo si applica anche al caso in cui lo stupratore ferito sia italiano.


Sotto il profilo storico, poi, e' bene che Maroni sappia che la disposizione fu introdotta per la prima volta dall'art. 13 del Decreto Dini (n. 489/1995) - decreto preteso dalla Lega quale condizione per accordare la fiducia a quel governo, e dalla Lega (Maroni incluso) ovviamente votato. Riporto l'articolo 13 in coda.


Cordiali saluti
sergio briguglio




---------






Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e' sostituito dal seguente:
"Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello
Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, ancorche' continuative,
per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina
preventiva. E' altresi' garantita la tutela sociale della maternita'
responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme
applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle
strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di
partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la
tutela della maternita' e della gravidanza, nonche' le altre
prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanita',
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del
fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte
delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei

livelli assistenziali.".

Nessun commento: