31 luglio 2009

circolare mininterno comunitari

Cari amici,
segnalo, alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/circ-interno-21-7-2009.pdf
del mio sito, una circolare del Ministero dell'interno relativa al
soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

La circolare, che e' stata segnalata da Patrizia Toss della FCEI (che
ringrazio), e' stata emanata a seguito della pubblicazione della
Comunicazione della Commissione dell'Unione europea sull'applicazione
della Direttiva 2004/38/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

Vi si chiarisce, sulla base di quanto scritto dalla Commissione, che

a) le risorse economiche necessarie per il soggiorno di durata
superiore a tre mesi per studio o per altri motivi diversi dal lavoro
vanno valutate, se formalmente insufficienti (inferiori, cioe', alla
soglia prevista dalle disposizioni sul ricongiungimento degli
stranieri), in modo non rigido, ma considerando la situazione
personale del cittadino dell'Unione. Rilevano sia le risorse a
carattere periodico, sia quelle accumulate in forma di capitale. Le
risorse possono anche essere messe a disposizione da terzi. Se
occorre, se ne puo' verificare esistenza, entita' e legittimita';

b) il possesso della tessera sanitaria europea (TEAM) in corso di
validita' e' equivalente alla disponibilita' di assicurazione
sanitaria in tutti i casi (es.: studenti o lavoratori distaccati) in
cui il cittadino dell'Unione europea non intenda trasferire la
residenza in Italia. In tali casi, sussiste comunque l'obbligo di
registrazione anagrafica quando il soggiorno duri piu' di tre mesi.
Tale iscrizione viene effettuata nello schedario della popolazione
temporanea di cui all'art. 8 L. 1228/1954 e all'art. 32, co. 1 DPR
223/1989. L'iscrizione puo' essere effettuata, se necessario, anche
per periodi di durata superiore a un anno, salvo l'obbligo di
revisione annuale. Si noti come prevalga, ai fini dell'iscrizione del
cittadino dell'Unione europea nello schedario il termine di tre mesi
previsto dal D. Lgs. 30/2007 rispetto a quello di quattro mesi
previsto dall'art. 32 DPR 223/1989.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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