31 maggio 2010

sentenza corte costituzionale 187/2010

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/sent-corte-cost-187-2010.html
troverete la Sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010, con cui
si dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L.
388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di
invalidita' (Legge 118/1971).

Ricordo come l'art. 41 D. Lgs. 286/1998 avesse stabilito
l'equiparazione dello straniero titolare di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno al cittadino italiano ai fini del
godimento delle misure di asistenza sociale (incluse quelle previste
per gli invalidi civili).

Successivamente, la legge 388/2000, con la disposizione ora
censurata, aveva limitato ai titolari di carta di soggiorno il
godimento dell'assegno sociale e delle provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali.

Di recente, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il
combinato disposto di questa restrizione (con riferimento ad assegno
di invalidita' e indennita' di accompagnamento) e della disposizione
che subordina il rilascio della carta di soggiorno (ora permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo) alla disponibilita' di un reddito
superiore all'importo dell'assegno sociale.

La Corte aveva infatti ritenuto illogico che si richiedesse
indirettamente la disponibilita' di un reddito per l'erogazione di
misure mirate a supplire all'incapacita' della persona di produrre
reddito.

Restava, pero', di per se' impregiudicata la richiesta del requisito
di soggiorno quinquennale pregresso.

Ora anche questa richiesta viene giudicata illegittima, sulla base
del fatto che quando si tratti di una provvidenza destinata a
garantire il sostentamento minimo della persona (e non semplicemente
a integrarne il reddito), qualsiasi discrimine tra cittadini e
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato,
fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, contrasta
con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, per come esso e' interpretato dalla Corte di
Strasburgo.

Questa sentenza da' quindi un colpo quasi definitivo alla restrizione
introdotta da art. 80, co. 19 L. 388/2000, restando in piedi, per il
momento, la possibilita' di richiedere il soggiorno quinquennale
pregresso solo per misure che, appunto, costituiscano semplice
integrazione di un reddito gia' sufficiente a garantire il
sostentamento vitale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 maggio 2010

regolamento accordo di integrazione

Cari amici,
il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri lo schema di regolamento relativo all'accordo di integrazione.

Una bozza non ufficiale di questo regolamento, con i relativi allegati, potete trovarla alla pagina di Maggio 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

Non e' detto, naturalmente, che la bozza coincida col testo approvato. Da una prima (e superficiale) lettura della bozza emergono le osservazioni che seguono.

a) Nel testo non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti. La legge prevede (art. 4-bis T.U.) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o di] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare". Si tratta - come vedete - di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee.

b) Un numero molto grande di stranieri rientreranno nella fascia intermedia (ne' esaurimento di crediti, ne' pieno adempimento dell'accordo). Questo dara' luogo alla proroga di un anno del periodo oggetto della valutazione. Anche alla scadenza della proroga, pero', gli stranieri in condizioni di "inadempimento parziale" saranno numerosissimi. Il regolamento stabilisce che tale condizione verra' tenuta presente ai fini dell'assunzione di decisioni discrezionali in materia di immigrazione e cittadinanza.

La discrezionalita' gioca, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, quando si tratti di "naturalizzazione" (quella cui si puo' accedere dopo dieci anni di residenza legale), non quando si tratti - poniamo - di acquisto per matrimonio o per raggiungimento della maggiore eta' dello straniero nato in Italia e continuativamente residente per i primi 18 anni della sua vita. Ma, perche' una decisione di diniego della naturalizzazioen sia legittima, deve far riferimento alle condizioni di inserimento dello straniero a momento in cui l'istanza viene esaminata. E questo avverra' non meno di sette anni dopo l'effettuazione della valutazione di inadempimento parziale. Ne ricavo che quella valutazione pesera' quanto Cota e Bricolo pesano nella storia del pensiero umano.

Ai fini delle norme sull'immigrazione, potrebbe invece rilevare - a quel che mi pare - solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4 T.U.:

"4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero."

o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro), co. 6 T.U.:

"6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine."


c) L'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio spaventoso del lavoro dell'amministrazione. Risultera' definitivamente preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i venti giorni previsti dalla legge.

d) Oggi la scuola non ha fondi per fornire attivita' integrative agli studenti stranieri. Non riesco a capire dove si pensi di trovare le risorse per effettuare i corsi di educazione civica (obbligatori). Ne' capisco perche' si obblighi lo straniero a seguire quel corso entro un mese dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', ha una conoscenza molto rudimentale della lingua italiana.

A volte e' imbarazzante osservare come, per far contenti alcuni parlamentari imbecilli, la societa' vera (quella che lavora) debba caricarsi di oneri irragionevoli.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 maggio 2010

ordinanza cassazione su art. 31, co. 3 T.U.

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/ord-cass-8881-2010.pdf del mio sito, troverete l'ordinanza con cui una sezione della Corte di Cassazione propone di rimettere alle Sezioni Unite la decisione su un ricorso relativo all'applicazione dell'art. 31, co. 3 T.U. (autorizzazione del soggiorno del genitore di minore straniero presente in Italia finalizzata alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore stesso).

Questioni analoghe erano state decise, di recente, con orientamenti sostanzialmente inconciliabili da sezioni diverse della Cassazione (si veda, per esempio, il contrasto tra

1) Sent. Cass. n. 5856/2010 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/marzo/sent-cass-5856-2010.pdf)

e

2) Sent. Cass. n. 22080/2009 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/dicembre/sent-cass-22080-2009.pdf).

Nella prima di queste sentenze (sentenza n. 1, in linea con un orientamento gia' affermato in passato) si afferma che i gravi motivi atti a giustificare la deroga alle disposizioni che sanzionano con l'espulsione lo straniero adulto in condizioni di soggiorno illegale devono essere relativi a situazioni di carattere eccezionale e di breve durata. Tra queste non rientrerebbe la condizione - rilevante nel caso esaminato dalla Corte - del figlio minore che si trovi di fronte all'alternativa tra il seguire all'estero il genitore espulso e il poter completare il percorso di istruzione obbligatoria nel quale è legittimamente inserito: secondo la Corte, la previsione di una autorizzazione solo temporanea del soggiorno dell'adulto è incompatibile "con la tutela di situazioni caratterizzate da essenziale normalità e tendenziale stabilità, in quanto collegate al normale processo educativo-formativo del minore". Il fatto che tale processo possa realizzarsi con l'assistenza del genitore va quindi subordinato al "più generale interesse alla tutela delle frontiere"; la tesi opposta potrebbe dar luogo, secondo i giudici, ad una strumentalizzazione dell'infanzia da parte di famiglie straniere non altrimenti legittimate a soggiornare. La Corte conclude con un giudizio critico nei confronti delle recenti sentenze di segno opposto (tra queste la sentenza n. 2) che, sulla base dei principi della Costituzione e delle convenzioni internazionali, avevano privilegiato la tutela del diritto del minore rispetto a quella di altre esigenze pubbliche rappresentata dal resto dell'impianto normativo (restrittivo) in materia di immigrazione.

A me (e non solo a me, ovviamente) sembra che sia invece la sentenza n. 1 a meritare censure (e con essa l'orientamento prevalente della Corte), per diverse ragioni:

a) La prima è che una disposizione di legge può considerarsi legittima solo se è interpretabile in modo conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Se da tale vincolo altra sezione della Cassazione deriva, come unica accettabile, un'interpretazione in contrasto con l'orientamento fino a quel giorno prevalente, delle due l'una: o la derivazione è illogica, o il vecchio orientamento è da rivedere. Non si può però contestare al nuovo orientamento una scarsa attenzione alla complessiva volontà del legislatore, dato che questa è indiscutibilmente sottordinata alla volontà del costituente.

b) In secondo luogo, appare bizzarra la confusione che la Corte fa tra la nozione di periodo di durata determinata e periodo di breve durata. Una durata può benissimo essere determinata senza per questo essere breve (breve, poi, rispetto a cosa?).

c) La terza ragione sta nel fatto che la legge fa riferimento a gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore, non richiedendo che siano di carattere eccezionale. Questa richiesta aggiuntiva è quindi frutto di un intervento creativo della Cassazione, del tutto inopportuno se vale a comprimere la sfera dei diritti di soggetti deboli. Se anche, però, si volesse sposare questo orientamento, si dovrebbe riconoscere che la qualità dell'eccezionalità dovrebbe essere posseduta dalle possibili conseguenze dell'assenza del genitore, non dalla sottesa esigenza del minore; nello stesso modo in cui si riconosce che l'impossibilità di respirare normalmente è un fatto di eccezionale gravità, benché sia ordinaria e stabile l'esigenza di respirare (anzi - a ben vedere - proprio per questo motivo).

d) Quanto alla legittima esigenza di tutelare le frontiere e l'ordine pubblico, infine, essa non richiede che sia ristretto l'ambito di applicazione della disposizione in esame ai soli casi di assoluta gravità. Se l'autorizzazione a soggiornare può essere revocata a fronte di comportamenti del genitore incompatibili con la permanenza in Italia, potrà anche essere, a fortiori, negata, a prescindere dalla natura delle ragioni che, invece, potrebbero motivarla. Che poi una semplice irregolarità del soggiorno, pur essendo valido motivo di espulsione, non costituisca di per sé minaccia per la sicurezza pubblica, oltre che più volte affermato dalla Corte Costituzionale , è provato dal fatto che, nel caso giudicato dalla Corte nella sentenza n. 1, lo straniero espulso potrebbe legittimamente rientrare all'indomani del completamento degli adempimenti amministrativi per il ricongiungimento con i familiari rimasti in Italia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 maggio 2010

documento su applicazione normativa minori stranieri

Cari amici,
giro un messaggio di Elena Rozzi.

Il documento cui fa riferimento Elena e' alla
pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/asgi-piemonte-minori.html

Cordiali saluti
sergio briguglio

>Care/i,
>inviamo in allegato un documento di "Proposte in merito
>all'applicazione della normativa vigente, al fine di promuovere la
>tutela dei diritti dei minori stranieri e la prevenzione della
>devianza minorile" che abbiamo inviato a marzo, come ASGI Piemonte,
>alle competenti istituzioni locali torinesi (Autorità giudiziaria
>minorile, Questura, Comune, Provincia, Centro per la Giustizia
>Minorile ecc.).
>Riguarda in parte problemi sorti in seguito all'entrata in vigore del
>"pacchetto sicurezza" (come il rinnovo del permesso di soggiorno ai
>minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età o
>la contestazione dell'aggravante di clandestinità), in parte problemi
>che a Torino si erano già posti in precedenza, derivanti da
>interpretazioni restrittive di norme che non sono state modificate dal
>"pacchetto sicurezza".
>Abbiamo pensato di diffonderlo affinché tutte le organizzazioni che
>operano per tutelare i diritti dei minori stranieri (con particolare
>attenzione ai minori stranieri non accompagnati e ai minori sottoposti
>a procedimento penale) e che rilevino problemi simili nel proprio
>territorio, possano utilizzare liberamente il documento, ove lo
>ritengano un utile strumento, naturalmente adattandolo al contesto
>locale.
>Grazie e a presto,
>Elena Rozzi
>A.S.G.I.