9 luglio 2010

sentenze della Corte Costituzionale

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/luglio/index.html
troverete alcune sentenze di rilievo della Corte Costituzionale.

Nella prima di queste (n. 249/2010) viene dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis c.p. (l'aggravante costituita
dalla condizione di soggiorno illegale dello straniero).
Conseguentemente decadono anche l'art. 1, co. 1 L. 94/2009 e l'art.
656, co. 9, lettera a) c.p.p., limitatamente alle parole "e per i
delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma,
numero 11-bis), del medesimo codice,".

La Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta
dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero.
Paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata
due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante
per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio,
per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e
l'introduzione del reato di soggiorno illegale. Il primo renderebbe
evidente - a parere della Corte - come l'aggravante non intenda
colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non
cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero. La seconda
darebbe luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in
idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima
infrazione.

Nelle altre tre sentenze viene presa in esame la legittimita'
costituzionale delle disposizioni che definiscono il reato di
ingresso e/o soggiorno illegale (art. 10 bis D. Lgs. 286/1998). La
Corte respinge, per infondatezza o per inammissibilita', tutte le
censure esaminate.

La piu' interessante di queste sentenze - la sentenza n. 250/2010 -
dichiara infondata la questione, dal momento che

a) la penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non
censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che si tratti di
scelta manifestamente irragionevole o arbitraria;

b) non viene punito, in questo caso, un semplice modo di essere della
persona, ma una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato
allontanamento);

c) la norma tutela un bene giuridico: l'interesse dello Stato al
controllo dei flussi migratori, con conseguente tutela della
collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia;

d) la norma non presume nulla sulla pericolosita' del soggetto
incriminato, ma si limita a reprimere un comportamento antigiuridico;

e) data la competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei
casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer solo per
aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita'
per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D. Lgs. 274/2000).
Nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento all'esiguita'
dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della
violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato
dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia o di salute dell'imputato;

f) la Corte Costituzionale non e' legittimata a sindacare la norma
sotto il profilo del rapporto costi/benefici o dell'efficacia;

g) l'assenza dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un
"giustificato motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non
preclude l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di
quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle
cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza
inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., alla luce
della sent. Corte Cost. n. 364/1988). Si applica inoltre il principio
"ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero privo, per cause
indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari per lasciare
l'Italia).

La questione e' dichiarata poi inammissibile con riferimento al
rischio di autodenuncia per lo straniero illegalmente soggiornante
responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico per il figlio
minore. Il problema, in questo caso, deriverebbe dalla mancata
previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso
del ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se',
dalla disposizione in esame.


Cordiali saluti
sergio briguglio

1 commento:

Anonimo ha detto...

leggere l'intero blog, pretty good