16 giugno 2011

schema di decreto legge

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/schema-dl-rimpatrio.pdf troverete lo schema di decreto-legge che il Governo si accingerebbe ad adottare per dare migliore attuazione alla Direttiva 2004/38/CE ("libera circolazione") e attuazione tout court alla Direttiva 2008/115/CE ("rimpatri").

Ringrazio Maurizio Buzzani, che mi ha segnalato il testo.

Rinviando ai giorni prossimi un esame della parte relativa alla Direttiva "rimpatri", ecco un sommario dei punti piu' rilevanti relativi alla libera circolazione.

1) Si amplia correttamente il novero dei familiari agevolati ai fini dell'ingresso e soggiorno, non richiedendo piu' che la relazione stabile sia attestata dallo Stato membro del cittadino dell'Unione, ma accettando che lo sia da parte di un qualunque Stato membro. La cosa e' di un certo rilievo, per esempio, per il cittadino comunitario (in particolare, l'italiano) che abbia ottenuto l'attestazione della propria unione omosessuale in Spagna, non potendola ottenere nel proprio Paese.

2) Si prescinde, ai fini del diritto di soggiorno fino a tre mesi del familiare straniero del cittadino comunitario, della sua iscrizione anagrafica e del rilascio allo stesso familiare della carta di soggiorno, dal fatto che l'interessato sia entrato in Italia legalmente. Questa modifica risultava indispensabile dopo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-127/08, come osservato anche da una comunicazione della Commissione dell'Unione europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

3) Si impone, ai fini della valutazione della disponibilita' di risorse da parte del cittadino comunitario che soggiorni per studio o per altri motivi diversi dal lavoro, di valutare la situazione complessiva dell'interessato. Anche questo rende la normativa italiana piu' aderente al dettato della Direttiva 2004/38/CE, anche se l'indicazione resta piuttosto vaga. E' auspicabile che l'Amministrazione faccia riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione nella comunicazione citata.

4) Si chiarisce che il possesso di un documento attestante la titolarita' del diritto di soggiorno non e' condizione per l'esercizio di tale diritto ne' di quelli derivati. La formulazione adottata e' ambigua, non chiarendo se il riferimento sia a una condizione necessaria o sufficiente. La lettura dell'art. 25, co. 1 della Direttiva 2004/38/CE, pero', sgombra il campo da ogni dubbio: "4. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova." Il testo va quindi interpretato nel modo seguente: "il possesso di un documento ... etc... non e' condizione necessaria per l'esercizio ... etc."

5) Ai fini della valutazione della pericolosita' del cittadino comunitario o del suo familiare per la sicurezza dello Stato si tiene conto anche di condanne in Italia per un delitto contro la personalita' dello Stato.

6) Vengono ridefiniti in modo piu' coerente con le disposizioni comunitarie i motivi imperativi di pubblica sicurezza, col riferimento a una minaccia sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica.

7 La competenza relativa all'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per motivi di ordine pubblico e' assegnata al prefetto (oggi e' del Ministro dell'interno).

8) Si stabilisce che l'allontanamento e' eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera in tutti i casi di pericolosita' (non solo quando l'allontanamento sia adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza), ma solo quando vi sia incompatibilita' della permanenza del soggetto con la "civile e sicura convivenza".

9) Si chiarisce, coerentemente col dettato della Direttiva, che il ricorso del cittadino comunitario o del suo familiare al sistema di assistenza pubblica non e' motivo automatico per il loro allontanamento per mancanza dei requisiti.

10) Si stabilisce che il soggetto allontanato per mancanza di requisiti che sia ritrovato in Italia, dopo la scadenza dei termini fissati per l'allontanamento, senza che abbia provveduto a presentarsi al consolato italiano all'estero per dimostrare l'avvenuto allontanamento, possa essere allontanato coattivamente per motivi di ordine pubblico (viene invece soppressa la sanzione, attualmente prevista per la stessa situazione, dell'arresto e dell'ammenda). Gli stessi motivi di ordine pubblico possono essere invocati anche in caso di soggetto che, pur avendo ottemperato all'ordine di allontanamento ed essendosi regolarmente presentato al consolato italiano, sia ritrovato in Italia incapace di dimostrare che sono mutate le condizioni relative al diritto di soggiorno in base alle quali era stato adottato il precedente provvedimento di allontanamento.

Osservo come si tratti dell'ennesimo tentativo di disfarsi efficacemente del "comunitario spiantato" (figura che ormai ci e' cara per mille ragioni). E', ancora una volta, un tentativo destinato al solito fallimento veltroniano, dal momento che le "condizioni relative al diritto di soggiorno" cui si fa riferimento sono molto diverse a seconda che il secondo soggiorno sia contenuto entro i tre mesi o ecceda questo limite. Solo in quest'ultimo caso, infatti, la condizione di "spiantato" diventera' rilevante. Ma, ancora una volta, l'onere della dimostrazione del superamento del limite dei tre mesi spettera' all'amministrazione, e potra' essere assolto solo con un controllo costante da parte delle autorita' della presenza continuativa dello spiantato in Italia. Non trattandosi di soggetto pericoloso (che' altrimenti lo si potrebbe mandar via senza troppe complicazioni), non sembra che questo controllo possa corrispondere a un uso acconcio delle scarse risorse pubbliche.

Ai nostri governanti non resta - credo - che arrendersi all'idea che l'Unione europea appartiene, per una quota parte, anche agli spiantati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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