22 dicembre 2013

bossi-fini e cavo popliteo

Cari amici,
da molto tempo si sente parlare di "abrogazione della Bossi-Fini" da
parte di quasi tutti coloro che vogliono riformare la normativa su
immigrazione e asilo in Italia.

Ora, riformare quella normativa e' cosa senz'altro auspicabile, come
- poniamo - e' auspicabile che intervenga il chirurgo quando si
presentano certe patologie. Nessuno di noi pero' sarebbe contento di
essere operato da un chirurgo che immagini il cavo popliteo situato
alla base del cervelletto.

Per dare, ai nostri aspiranti chirurghi, i necessari rudimenti di
anatomia, ho preparato un documento che mostra quali disposizioni
della legge Bossi-Fini siano ancora in vigore, quali non lo siano
piu' (perche' successivamente modificate da altri interventi del
Legislatore) e quali disposizioni riprenderebbero vigore se si
abrogasse, oggi, la legge in questione.

Il documento e' al link
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/dicembre/bossi-fini-residua.html

Cordiali saluti
sergio briguglio

20 dicembre 2013

decreto flussi

Cari amici,
a partire dalle ore 9 di oggi e' consentito presentare le domande di
autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato o autonomo
nell'ambito delle quote (risicatissime) fissate dal DPCM 25/11/2013
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/dicembre/dpcm-25-11-2013.pdf).

Il decreto prevede anche la possibilita' di conversione, entro
appositi contingenti, in permessi per lavoro, di permessi per lavoro
stagionale (fin dalla prima stagione) o per studio e formazione,
nonche' il rilascio di un permesso per lavoro a titolari di permesso
CE per soggiornanti di lungo periodo emesso da altro Stato membro UE.

Istruzioni in merito si trovano nella circolare congiunta
Mininterno-Minlavoro del 16/12/2013
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/dicembre/circ-interno-lav-16-12-13.pdf).

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 dicembre 2013

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/dicembre/manuale-normativa-29.html
troverete la versione aggiornata del manuale sulla normativa vigente
in materia di cittadini non italiani.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 novembre 2013

quadro della normativa aggiornato; conversione permesso stagionale

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/novembre/sinottico-normativa-38.html
troverete il quadro della normativa in materia di cittadini non
italiani aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della legge
128/2013, di conversione del decreto-legge 104/2013. La modifica
apportata al testo unico sull'immigrazione e' relativa alla durata
del permesso di soggiorno per motivi di studio. La durata, che prima
aveva un limite superiore di un anno (con possibilita' di successivi
rinnovi), ora ha un limite inferiore pari alla durata del corso di
studi (salva la verifica di profitto).

La norma pero' sara' applicata solo dopo l'adeguamento del
regolamento di attuazione (DPR 394/1999), da effettuarsi entro sei
mesi.

2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/novembre/circ-interno-lavoro-5-11-13.pdf
troverete la circolare congiunta del Ministero dell'interno e del
Ministero del lavoro 5/11/2013, che (sentita l'Avvocatura dello
Stato) si conforma alla giurisprudenza prevalente, secondo la quale
il permesso per motivi di lavoro stagionale e' convertibile, entro
quote, in un permesso per motivi di lavoro subordinato fin dalla
prima stagione (senza bisogno, cioe', che lo straniero rientri in
patria).

Cordiali saluti
sergio briguglio

30 ottobre 2013

articolo su lavoce.info

Cari amici,
alla pagina
http://www.lavoce.info/accoglienza-dei-profughi-asilo-clandestini
(non lasciatevi fuorviare dal nome del file: si tratta di tag)
troverete un mio articolo sulla questione asilo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

17 ottobre 2013

quadro della normativa aggiornato

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/sinottico-normativa-37.html
troverete il quadro completo della normativa in materia di cittadini
non italiani, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della Legge
119/2013 (conversione del decreto-legge 93/2013, contenente misure
per il contrasto della violenza di genere).

Il decreto-legge ha introdotto nel D. Lgs. 286/1998 l'art. 18-bis,
che prevede il possibile rilascio di un permesso di soggiorno alle
vittime di violenza domestica, nonche' il possibile allontanamento
del responsabile straniero di tali violenze.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 ottobre 2013

emendamento; articolo; convegno

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/as-925-giustizia-9-10-13.html
troverete il resoconto della seduta della Commissione Giustizia del
Senato del 9/10/2013, durante la quale e' stato approvato, col parere
favorevole del Relatore e del Governo, l'emendamento
Buccarella-Cioffi (M5S), che delega il Governo ad abrogare il reato
di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (ingresso e/o soggiorno
illegale);

2) alla pagina
http://www.lavoce.info/litalia-leuropa-e-chi-fugge-dalle-guerre/
troverete un mio articolo, apparso sul sito del La Voce, sulla
proposta di creazione di un corridoio umanitario avanzata da piu'
parti in seguito al naufragio di Lampedusa;

3) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/ottobre/conv-asilo-asgi-rm.pdf
troverete il programma di un convegno sul diritto d'asilo organizzato
da ASGI e Senza Confine, a Roma.

Cordiali saluti
sergio briguglio

2 settembre 2013

versione aggiornata del manuale e del quadro completo della normativa; modifiche recenti della normativa

Cari amici,

a) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/settembre/manuale-normativa-28.html troverete la versione aggiornata al 31 Luglio 2013 del mio manuale sulla normativa in materia di cittadini non italiani;

b) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/settembre/sinottico-normativa-36.html troverete il quadro completo della stessa normativa, aggiornato pero' alla data del 4 Settembre 2013, giorno in cui entreranno in vigore  le disposizioni contenute nella Legge europea 2013 (Legge 97/2013). L'aggiornamento include anche gli effetti dell'entrata in vigore delle leggi di conversione (98/2013 e 99/2013) di due decreti-legge (69/2013 e 76/2013, rispettivamente).

Le principali modifiche apportate da questi atti sono le seguenti:

1) E' incluso tra i familiari di cittadino UE il cui ingresso e soggiorno sono "agevolati" dall'Italia il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale. In precedenza, si richiedeva che la relazione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato del cittadino UE. Questa condizione tagliava fuori, evidentemente, tutti i casi in cui la relazione stabile fosse attestata solo da uno Stato diverso da quello di appartenenza del cittadino UE. In particolare, tagliava fuori le relazioni stabili (diverse dal matrimonio) di cui fosse parte, quale cittadino UE, un cittadino italiano (dal momento che lo Stato italiano non da' ancora riconoscimento formale a tali relazioni). Ora, il partner potra' avvalersi delle agevolazioni (inclusi le tutele rispetto all'allontanamento, la possibilita' di iscrizione anagrafica e, se straniero, il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE) in tutti i casi in cui la relazione stabile sia attestata in modo ufficiale, a prescindere da quale sia l'autorita' (e lo Stato) attestante.

Ricordo, con riferimento alle coppie dello stesso sesso, che nei casi in cui sia stato celebrato il matrimonio il coniuge del cittadino UE (e, in particolare, il coniuge di cittadino italiano) rientra nel novero dei familiari che hanno un diritto di soggiorno pieno (non una semplice agevolazione).


2) Possono certamente accedere al pubblico impiego, a parita' con i cittadini UE (esclusi, cioe', i posti e le funzioni che comportino esercizio di pubblici poteri o attengano alla tutela dell'interesse nazionale), i beneficiari di protezione sussidiaria. Questi raggiungono, nell'elenco degli stranieri esplicitamente ammessi ai concorsi pubblici, i familiari stranieri di cittadini UE, i titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati e i titolari di Carta Blu UE. In realta', da diversi anni, la giurisprudenza e' concorde nell'ammettere, a seguito di ricorso, qualunque straniero soggiorni legalmente per motivi che consentano di svolgere attivita' lavorativa. Per il momento, pero', il Legislatore non e' stato in grado di tradurre questo orientamento (fondato sull'art. 117 della Costituzione e sugli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione OIL 143/1975) in norme esplicite. Speriamo che riesca a farlo, magari dopo aver aver recuperato le energie spese per cambiare nome all'IMU.


3) L'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998, spetta, oltre che ai cittadini italiani e ai cittadini UE residenti e ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche agli stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto di questi ultimi era ormai sistematicamente riconosciuto dalla giurisprudenza sulla base della Direttiva 2003/109/CE e del recepimento che l'Italia ne ha dato col D. Lgs. 3/2007, ma l'INPS insisteva nell'ignorarne l'orientamento univoco, preferendo perdere in giudizio insieme agli incolpevoli Comuni che si fossero adeguati alle fuorvianti indicazioni dell'INPS stesso.

Sogno un paese in cui la Corte dei Conti, a ranghi opportunamente rinforzati, condanni i dirigenti (dell'INPS, nella fattispecie) a pagare di tasca propria le spese legali in casi di questo genere.


4) Ai fini dell'elezione di cittadinanza del neo-diciottenne iure soli, il requisito di residenza legale puo' essere dimostrato con ogni documentazione idonea, e non sono imputabili all'interessato eventuali inadempimenti la cui responsabilita' sia ascrivibile a terzi. Gli ufficiali di stato civile saranno tenuti a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento della maggiore eta', la possibilita' di procedere all'elezione della cittadinanza italiana. In mancanza di comunicazione, non si applica il termine del compimento del diciannovesimo anno per l'effettuazione di tale elezione.

Anche questa disposizione e' conforme all'orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza. Tale orientamento fa coincidere la nozione di residenza legale, per il neo-diciottenne, con quella di soggiorno di fatto. Quella, piu' restrittiva, equivalente alla combinazione di soggiorno legale e iscrizione anagrafica, deriva infatti da una disposizione regolamentare (di natura, quindi, amministrativa), che non puo' legittimamente limitare, secondo i giudici, un diritto definito da una disposzione di legge. E' auspicabile che, in sede di applicazione delle nuove disposizioni, si diano istruzioni ai Comuni perche' si adeguino a questo orientamento giurisprudenziale.


5) La verifica di indisponibilita' di manodopera gia' presente in Italia, ai fini della autorizzazione all'ingresso dall'estero di un lavoratore straniero nell'ambito dei flussi per lavoro subordinato dovra' essere effettuata su richiesta del datore di lavoro prima che la richiesta di autorizzazione sia presentata, invece che, d'iniziativa del Centro per l'impiego, a seguito della richiesta.

A prima vista, non mi sembra che questa modifica sia destinata a migliorare le cose. Il motivo l'ho spiegato in un precedente messaggio (appendo in fondo la parte rilevante). Aggiungo una considerazione (e apro uno spiraglio ad una possibile rivalutazione della modifica stessa): la verifica preventiva di indisponibilita' si sposa malissimo con l'idea (nefasta) di click day. Come fa il datore di lavoro a trovarsi pronto  alla competizione con i suoi pari se - supponiamo - il locale Centro per l'impiego, intasato di richieste di verifica, tarda a fornirne l'esito? Altra sarebbe la situazione se si ammettesse (senza alcun contrasto con la legge) che una richiesta di autorizzazione all'ingresso di un lavoratore straniero possa essere presentata in qualunque momento dell'anno (magari a valle della verifica di indisponibilita' di manodopera). Ove la quota fissata dal Governo con l'ultimo decreto-flussi risultasse esaurita, la richiesta resterebbe giacente. Tornerebbe in gioco, sulla base della posizione occupata in una graduatoria temporale e/o di urgenza, nel momento in cui il Governo dovesse autorizzare con un nuovo decreto-flussi una quota ulteriore. Notate che, in questo modo, il Governo avrebbe a disposizione uno strumento formidabile per stimare la domanda di lavoro che non trova offerta nel mercato del lavoro interno: il semplice conteggio delle richieste giacenti. Sarebbe, sulla base del numero cosi' ricavato, vincolato a fissare col nuovo decreto-flussi una quota tale da soddisfare per intero quella domanda? No, se ha buoni motivi per adottare una politica restrittiva. Dovrebbe pero' essere capace di spiegare - poniamo - perche' stia dicendo si' ai primi centomila datori di lavoro, e no ai secondi centomila. Non potrebbe, cioe', trincerarsi dietro l'argomento classico: "la domanda di lavoro non aveva fatto nulla per emegere".


6) La programmazione degli ingressi per formazione professionale e tirocinio formativo, fino ad oggi a carattere annuale, assume carattere triennale.

Fino ad oggi, si e' trattato di decreti fotocopia: dal 2005, 5.000 ingressi per anno per formazione e 5.000 ingressi per anno per tirocinio formativo. Immagino che ora si fara' un decreto triennale per 15.000 ingressi per formazione e 15.000 per tirocinio, auspicabilmente suddivisi in parti uguali fra i tre anni. Si risparmieranno due mezze pagine della Gazzetta Ufficiale ogni tre anni. Un albero ogni seimila anni. Una sequoia, suppongo.


7) Lo straniero che consegua in Italia la laurea (triennale o specialistica) puo' fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale puo' cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, puo' convertire il permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. Fino ad oggi, una disposizione di questo tenore si applicava solo a chi avesse conseguito il dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Per i normali laureati la conversione poteva essere effettuata di fatto al di fuori delle quote solo a condizione che l'intero corso di laurea fosse stato seguito in Italia. Negli altri casi, la conversione poteva aver luogo solo nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi (e, quindi, solo in caso di adozione di un tale decreto). Su tutte le domande di conversione, in ogni caso, gravava la condizione che la richiesta fosse presentata entro la scadenza del permesso, e questo precludeva al laureato la possibilita' di effettuare una ricerca di lavoro adeguatamente lunga dopo il conseguimento del titolo.


8) La comunicazione cui e' tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero e' effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.


9) Riguardo alla regolarizzazione varata l'anno scorso con D. Lgs. 109/2012, si fa comunque salva la posizione del lavoratore (rilascio di un permesso per attesa occupazione, ed estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al soggiorno illegale) in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione per motivi imputabili al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima che la procedura sia stata completata.


Cordiali saluti
sergio briguglio


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Dal messaggio del 30/6/2013:

Il comma 7 sposta l'accertamento di indisponibilita' di manodopera gia' legalmente presente in Italia, ai fini dell'assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, dalla fase di esame della richiesta di nulla-osta presentata dal datore di lavoro (art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, soppresso dalla disposizione appena varata) alla fase precedente alla presentazione della stessa richiesta (art. 22 co. 2). In altri termini, il datore di lavoro che voglia presentare richiesta di nulla-osta deve preventivamente chiedere al Centro per l'impiego di verificare l'indisponibilita' "di un lavoratore presente nel territorio dello Stato" e di documentare in modo idoneo tale indisponibilita'. Natrualmente, in questo contesto, "lavoratore presente" non puo' che significare "lavoratore legalmente presente" (che' altrimenti il povero Centro per l'impiego non avrebbe modo di procedere).

L'accertamento di indisponibilita' era stato introdotto in modo vincolante dalla L. 943/1986, e aveva formalmente impedito, fino al 1998, ingressi per tutte le attivita' lavorative per le quali all'epoca era obbligatoria l'assunzione dalle liste di collocamento. Avevano fatto eccezione le chiamate relative al lavoro domestico, per il quale era ammessa l'assunzione diretta con esonero dalla considerazione di tali liste e, corrispondentemente, dall'accertamento di indisponibilita'.

La legge Turco-Napolitano aveva soppresso l'accertamento di indisponibilita' per tutti i rapporti di lavoro, coerentemente con la riforma del collocamento, che aveva rimosso l'obbligatorieta' dell'assunzione dalle liste.

La legge Bossi-Fini, nel 2002, lo aveva ripristinato. Ma questa scelta era stata saggiamente svuotata di significato dalle disposizioni regolamentari corrispondenti, in base alle quali l'esito dell'accertamento non avrebbe avuto comunque carattere vincolante. Si trattava, in pratica, di un semplice appesantimento burocratico, che avrebbe potuto essere rimpiazzato, senza alterazione della sostanza, da un torneo di un-due-tre-stella da parte dei funzionari del Centro per l'impiego.

Cosi' come e' formulata, pero', la disposizione sembra ripristinare il carattere vincolante dell'accertamento di indisponibilita'. Se cosi' fosse, si tornerebbe agli anni '90, come se nulla fosse mutato rispetto alle norme sul collocamento. Peggio: vi sarebbe un'estensione del vincolo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di collaborazione domestica (negli anni '90 esonerati - come detto - dall'obbligo di accertamento). Provate a spiegare al vostro parente invalido che deve accettare come badante il manovale disoccupato inviato dal Centro per l'impiego perche' cosi' vuole il Governo del Fare...

Se teniamo presente, poi, che le richieste di nulla-osta all'ingresso sono normalmente presentate - come tutti sanno - con riferimento a lavoratori stranieri presenti illegalmente in Italia e gia' occupati in nero (trattandosi cosi' di regolarizzazioni mascherate), riconosciamo come i datori di lavoro opteranno semplicemente per mantenere il rapporto in nero, senza alcun vantaggio per il manovale disoccupato.

31 luglio 2013

accesso al pubblico impiego dello straniero (a.c. 1327)

Cari amici,
riporto qui sotto gli ordini del giorno Gozi & Mosca e Guerini et al., nelle forme accolte dal Governo (in grassetto le parole ammoscianti, richieste dal Governo quale condizione per l'accoglimento).

Ringrazio i parlamentari che hanno sostenuto, in vari modi, le tesi contenute negli ordini del giorno. Un grazie particolare a Silvia De Marchi.

Naturalmente, l'impegno cosi' assunto dal Governo e' evanescente. Stara' ai parlamentari che hanno presentato o sostenuto gli ordini del giorno impedire che i ministri competenti continuino, sul punto, a dormire indisturbati.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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La Camera,
premesso che:
nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei titolari di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dei familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria;
con tale modifica si esplicita la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, di tali cittadini stranieri ai cittadini dell'Unione europea;
la stessa modifica risulta incompleta, dal momento che si omette di menzionare i familiari del rifugiato soggiornanti in Italia (che godono del medesimo status dei rifugiati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, decreto legislativo n.?251 del 2007) e i titolari di Carta Blu UE (per i quali è escluso espressamente solo l'accesso al lavoro pubblico se questo comporta l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 27-quater comma 14 decreto legislativo n.?286 del 1998);
la parità, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, è garantita ad ogni straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentano di svolgere attività lavorativa (ad esempio, il titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, per studio, per ricerca scientifica, etc.) in base agli obblighi che lo Stato italiano ha assunto con la ratifica della Convenzione OIL n.?143/1975 (ratificata con legge n.?158 del 1981);
in particolare, lo Stato italiano:
si impegna ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio (articolo 10);
deve abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica (articolo 12);
può restringere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato (articolo 14);
a tali obblighi deve conformarsi il Legislatore ai sensi di articolo 117 comma 1 della Costituzione, ed essi assumono un valore sovraordinato rispetto alle norme ordinarie interne, anche successive, diventando parametro di legittimità costituzionale delle medesime per effetto del medesimo articolo (sentenze della Corte Costituzionale n.?348 e 349/2007);
ai cittadini dell'Unione europea possono essere preclusi solo i posti che implichino esercizio di poteri pubblici o attengano alla tutela dell'interesse nazionale (articolo 38 comma 1 del decreto legislativo n.?165 del 2001) nonché i posti e le funzioni determinati ai sensi di articolo 38 comma 2 decreto legislativo n.?165 del 2001;
è escluso che possano essere imposte restrizioni più severe per i cittadini stranieri, sulla base di un non meglio precisato concetto di fedeltà alla Repubblica italiana, dal momento che le citate disposizioni che esplicitamente consentono l'accesso, alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea, per determinate categorie di cittadini stranieri possono applicarsi a persone appena entrate nel territorio nazionale o, addirittura, entrate in elusione dei controlli di frontiera (si pensi, in particolare, ai familiari stranieri di cittadino comunitario, ai rifugiati e ai loro familiari, per i quali il diritto di soggiornare e i diritti ad esso connessi sono riconosciuti anche a prescindere da un ingresso legale nel territorio dello Stato), per le quali un tale rapporto di fedeltà non è nemmeno ipotizzabile;
l'assenza di una esplicita affermazione, nella normativa nazionale sul pubblico impiego, che sancisca il diritto dello straniero di accedervi ha dato luogo, negli ultimi anni, a un notevole contenzioso giudiziario, risolto dai giudici, in modo pressoché univoco, con il riconoscimento del carattere illecitamente discriminatorio dei bandi di concorso per posti di pubblico impiego che limitassero la partecipazione ai cittadini italiani o dell'Unione europea (tra le numerosissime pronunce, si veda, da ultimo: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n.?1503/13;
la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 38 decreto legislativo n.?165 del 2001, nella parte in cui non prevede esplicitamente l'accesso dello straniero cittadino di un paese non appartenente alla UE, ha rigettato, con l'Ordinanza 139/2011, il ricorso per manifesta inammissibilità, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata e risalente sentenza della Cassazione n.?24170/2006 (salvo poi disattendere, lo stesso giudice, quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando così di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata);
la Corte Costituzionale ha dato così chiara indicazione di aderire a tale lettura (in questo senso, Tribunale di Milano 12 agosto 2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27 gennaio 2012);
la formulazione del comma 3-bis, introdotto, all'articolo 38 decreto legislativo n.?165 del 2001, dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, facendo riferimento solo ad alcune categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parità con il cittadino dell'Unione europea, appare inadeguata ad adempiere gli obblighi fissati da articolo 12 Conv. OIL n.?143/1975, e rischia quindi di risultare in contrasto con articolo 117 comma 1 della Costituzione;
la stessa formulazione potrebbe indurre inoltre le amministrazioni pubbliche a interpretare la modifica legislativa come un intervento del Legislatore mirato ad escludere tutte le categorie non esplicitamente citate (lettura ancora una volta in insanabile contrasto con articolo 14 Conv. OIL n.?143/1975 e articolo 117 comma 1 della Costituzione), con conseguente allargamento di un contenzioso giudiziario nel quale le amministrazioni pubbliche sarebbero destinate irrimediabilmente a soccombere, con oneri a carico della collettività,
impegna il Governo
a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra il cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa e il cittadino dell'Unione europea.
9/1327/7. Gozi, Mosca.


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La Camera,
premesso che:
ai fini di una effettiva promozione dell'integrazione e della concorrenza nel mercato del lavoro, appare necessario che il nostro Paese disciplini in maniera chiara ed univoca la possibilità per i cittadini stranieri di partecipare ai concorsi per il pubblico impiego;
la normativa comunitaria dispone che i cittadini dell'Unione europea possano accedere ai posti pubblici che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengano alla tutela dell'interesse nazionale;
la stessa normativa italiana oggi vigente estende tale possibilità ai familiari stranieri di cittadini comunitari, ai rifugiati e ai loro familiari, ai titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e ai titolari di Carta Blu UE;
l'articolo 7 della Legge Europea 2013 interviene in tale materia stabilendo che «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria» tale formulazione si presta ad un'interpretazione scorretta laddove sembra limitare la possibilità di accesso ai concorsi pubblici ai cittadini stranieri che si trovano nelle condizioni citate, in aperto contrasto con la Convenzione OIL n.?143 del 1975, ratificata dall'Italia nel 1981, e con una copiosa giurisprudenza nazionale, autorevolmente avallata dall'ordinanza della Corte Costituzionale n.?139 del 15 aprile 2011;
un'interpretazione siffatta, oltre a porsi in netto conflitto con la citata normativa internazionale e con la giurisprudenza domestica, costringerebbe i cittadini stranieri ad adire l'autorità giudiziaria per vedere riconosciute le proprie legittime prerogative, con notevole aggravio di costi e con un ingente effetto inflattivo sul carico di lavoro dei tribunali italiani,
impegna il Governo
a valutare la possibilita' di assumere con urgenza un'iniziativa normativa finalizzata a:
a) disciplinare in maniera compiuta l'ambito dell'accesso ai concorsi pubblici da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, anche attraverso l'emanazione di un regolamento o una circolare esplicativa che chiarisca che l'unico requisito per l'accesso sia costituito dal possesso di un titolo di soggiorno che consenta attività lavorativa.
9/1327/4. Giuseppe Guerini, Pastorino, Bonomo, Ricciatti.

23 luglio 2013

pubblico impiego e legge europea 2013

Cari amici,
alla pagina
http://www.lavoce.info/pubblico-impiego-accesso-vietato-agli-stranieri/
troverete un articolo, pubblicato dal sito Lavoce.info, sulla
questione dell'accesso al pubblico impiego degli stranieri e delle
disposizioni contenute nella Legge europea 2013.

La legge e' ora all'esame della XIV Commissione della Camera. La
maggioranza sembra orientata a blindarne il testo, per approvarla
definitivamente entro questo mese.

Se le cose andranno in questo modo, c'e' il forte rischio che sulla
materia si registri un regresso rispetto all'orientamento favorevole
della giurisprudenza (per i motivi spiegati nell'articolo).

Per scongiurare questo rischio, occorre far approvare un ordine del
giorno che impegni il Governo a riconoscere per via amministrativa
(circolare, direttiva o altro) il diritto di accesso al pubblico
impiego per ogni straniero autorizzato a lavorare in Italia.

Chiunque colga la rilevanza del tema (in particolare, i sindacati)
faccia sentire la propria pressione su parlamentari (es.: Sandro
Gozi, gozi_s@camera.it, e Alessia Mosca,
a.mosca@partitodemocratico.it, del PD) e Governo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 luglio 2013

sent. corte cost. 202/2013; emendamento legge europea 2013

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/sent-corte-cost-202-2013.html
troverete la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013, che
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale
in esso stabilita (vedi sotto) si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami
familiari nel territorio dello Stato".

Il comma considerato recita, nella parte qui rilevante:
"Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale."

Negli ultimi anni si era comunque consolidato un orientamento del
Consiglio di Stato secondo il quale la tutela andava applicata in
tutti i casi in cui vi fossero familiari dello straniero interessato
legalmente soggiornanti in Italia (a maggior ragione, in presenza di
un nucleo familiare formatosi in Italia o di figli nati in Italia).


2) nell'ambito dell'esame da parte delle Commissioni della Camera
della Legge europea 2013 (A.C. 1327) abbiamo proposto ad alcuni
deputati di presentare e sostenere un emendamento mirato a sancire in
modo inequivocabile il diritto di ogni straniero soggiornante in
Italia per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa di
partecipare ai concorsi pubblici.

Qualunque pressione sui parlamentari perche' l'emendamento sia
approvato e' da considerare preziosa. Nei limiti del lecito, si
intende...


Cordiali saluti
sergio briguglio

16 luglio 2013

appello sanita'

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/app-simm-asgi-sanita'.pdf
troverete il testo di un appello lanciato da SIMM, OISG e ASGI per un
pronto e completo recepimento dell'Accordo Stato-Regioni sulla tutela
sanitaria degli immigrati, a partire dal diritto di ogni minore ad
avere il pediatra di base.

Recentemente, la Regione Lombardia ha deciso di negare l'assistenza
pediatrica di base ai bambini stranieri figli di genitori in
condizioni di soggiorno illegale. Le risorse cosi' risparmiate
saranno probabilmente destinate all'assistenza veterinaria dell'On.
Calderoli.

Dalla pagina dell'appello potrete far avere la vostra adesione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 luglio 2013

versione aggiornata del manuale; espulsione shalabayeva

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/manuale-normativa-27.html
troverete la versione aggiornata al 30/4/2013 del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.

Ho cercato, nell'ambito di questo aggiornamento, di rendere piu'
facilmente consultabile il documento inserendo all'inizio di ciascun
capitolo, l'indice "cliccabile" del capitolo.

Spero che il Prefetto e l'Ufficio immigrazione della Questura di
Roma, il Ministro dell'interno e quello degli Affari esteri, il
giudice di pace che ha convalidato l'accompagnamento immediato della
Signora Shalabayeva e l'avvocato che l'ha difesa colgano questa
occasione per un buon ripasso di diritto dello straniero. Ma forse
sarebbe piu' corretto dire "per una iniziazione al diritto dello
straniero".

Che ne abbiano un bisogno assoluto e' provato, oltre che da quanto
raccontato dai mezzi di stampa in questi giorni, dal testo del
decreto di espulsione adottato a carico della signora
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/decr-espuls-shalabayeva.pdf).

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 luglio 2013

legge europea 2013

Cari amici,
ieri e' stata approvata, in Senato, la Legge Europea 2013 (A.S. 588).

Vi avevo segnalato, con un messaggio di qualche settimana fa, come l'art. 8 del disegno di legge (ieri approvato come art. 7) rischiasse, al di la' delle intenzioni di un legislatore maldestro e sordastro, di vanificare, riguardo al diritto dello straniero di accedere ai concorsi pubblici, l'orientamento giurisprudenziale favorevole formatosi in questi anni.

L'unico aspetto positivo, con riferimento a questo rischio, e' che il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno, presentato dai Senatori Uras et al., che riporto in coda al messaggio.

Mi auguro - in un impeto di ottimismo - che non resti un accoglimento puramente formale.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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G7.100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        premesso che:
            nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei lungo soggiornanti, dei familiari di cittadini italiani o della comunità europea, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria;
            si fa presente che l'attuale articolo 38, originariamente inserito nel testo unico sul Pubblico impiego, articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998, è il risultato di vari interventi legislativi, di cui l'ultimo, in ordine di tempo, del 2001, dovuto alla necessità di conformarsi agli obblighi comunitari, al tempo limitati alla parità di trattamento in materia di pubblico impiego tra cittadini italiani e comunitari;
            in tale occasione il legislatore ha mancato di considerare che in Italia la condizione dei lavoratori in generale e, dunque, anche dei cittadini di Paesi terzi, era già prevista e disciplinata dalla legge 30 dicembre 1986 n. 943, attuativa della convenzione OIL 143/1975 e successivamente, in ragione dell'emanazione di un testo unico sulla condizione degli stranieri, decreto legislativo n.  286 del 18/98, il cui articolo 2 stabilisce che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», precisando al comma 3 che «La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani»;
            l'omesso coordinamento del sistema e l'ambiguità che ne è derivata è stata fonte e giustificazione per le amministrazioni pubbliche per attuare discriminazioni nei confronti dei lavoratori stranieri extracomunitari, pur regolarmente soggiornanti in Italia, sull'errato presupposto che, con la modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, successiva all'emanazione del testo unico, del decreto legislativo n.  80 del 1998, il legislatore avesse inteso escludere i cittadini dei paesi terzi,
            per effetto di tale comportamento si è prodotto, nel corso degli anni, un notevole contenzioso giudiziario che, nella stragrande maggioranza dei casi ha censurato l'effetto discriminatorio di tale esclusione, riconoscendo il diritto dei cittadini extracomunitari di accedere ai concorsi per il pubblico impiego (tra le tantissime, si vedano: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13, Tribunale di Siena, ordinanza dd. 03.09.2012,Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011;Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011; Tribunale di Bologna, sentenza n. 528/2010 dd. 08.03.2011; Tribunale di Milano, ordinanza 4.4.2011; Tribunale di Lodi, ordinanza 18.2.2011; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), Trib. Biella 23.07.10 (ord) est Pitropaolo, T.c. Azienda Sanitaria Locale Biella, Tribunale di Milano, ordinanza dd. 11.01.2010; Tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal Tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010, Trib. Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. AsI Provincia di Milano 1, Corte di Appello di Firenze, sentenza dd. 28.11.2008, Trib. di Milano 01.08.08 San Paolo c. Cgil Cisl ViI, Preso Vitali, est. Mennuni; Trib. Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia; Trib. Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB C. ASL 1 Imperiese; Trib. Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX C. Ospedale San Martino di Genova; Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana; TAR Liguria, 13.4.2001, preso Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero);
            i giudici, infatti, applicando l'articolo 2 del decreto legislativo n.  286 del 1998, hanno da tempo affermato la sussistenza di una violazione del principio di parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego, nei casi in cui la Pubblica amministrazione utilizza il criterio della cittadinanza per escludere i lavoratori stranieri dalla partecipazione a bandi per posti e funzioni che non riguardino attività implicanti l'esercizio di pubblici poteri, ovvero funzioni di interesse nazionale (posti e funzioni individuati dal DPCM 174/1994);
            la normativa italiana è, dunque, già sostanzialmente conforme agli obblighi comunitari, ed una modifica dell'articolo 38 che non ne tenga conto non può far altro che ingenerare ulteriori ambiguità;
            è evidente che il diritto comunitario consideri di volta in volta categorie soggettive divenute appunto di interesse comunitario per estendere ed uniformare presso gli Stati membri le tutele senza ovviamente diminuire quelle esistenti in uno o più Stati;
            il procedimento di infrazione della Commissione europea nei confronti dell 'Italia è palesemente riferibile più alla prassi amministrativa che alle astratte previsioni normative,
        impegna il Governo:
            a fare chiarezza, con estrema urgenza, su tale materia, anche intervenendo con una interpretazione autentica che espliciti che, ai lavoratori dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno, occorre garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, secondo le norme espressamente previste ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo n.  286 del 1998.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

8 luglio 2013

autocertificazione: errata-corrige

Cari amici,
il precedente messaggio era frutto di un mio errore.

Sono stati adottati diversi DPCM, tutti con la stessa data, ciascuno
relativo alle competenze di un Ministero. Io ho guardato quello
sbagliato (Finanze, gia' in Gazzetta Ufficiale). Quello del
Mininterno e' in firma alla Corte dei Conti, e, stando alla circolare
Mininterno 3/7/2013
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/circ-interno-3-7-2013.pdf)
dovrebbe contenere la proroga del termine che ci interessa.

Ringrazio la Redazione di Immigrazioneoggi e Pina Bonanni, che mi
hanno segnalato l'esistenza della circolare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 luglio 2013

autocertificazione

Cari amici,
il 30 giugno scorso dovrebbe essere entrata in vigore le disposizioni, contenute nell'art. 17 co. 4-bis e seguenti L. 35/2012, che completano l'equiparazione del cittadino straniero al cittadino italiano riguardo alla possibilita' di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il termine del 30 giugno era frutto del rinvio operato, rispetto al termine originale dell'1 gennaio scorso, art. 1 co. 388 L. 228/2012. Quella che ci interessa era solo una delle disposizioni la cui entrata in vigore era stata rinviata, l'elenco completo essendo contenuto nella Tabella 2 allegata alla L. 228/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/all2-legge-228-2012.pdf).

Ieri si e' diffusa la notizia che il DPCM 26/6/2013 aveva disposto un ulteriore rinvio di sei mesi.

A me sembra pero' che il DPCM 26/6/2013, almeno nella forma in cui appare sul sito del Ministero delle finanze (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/dpcm-26-6-2013.pdf) non includa il termine di cui stiamo parlando tra quelli prorogati. Potete voi stessi controllare confrontando i due documenti dei quali ho inserito il link.

Salvo quindi che il testo del DPCM 26/6/2013 da me indicato sia diverso da quello ufficiale, o che sia stato disposto il rinvio con un altro provvedimento, la parificazione tra stranieri e italiani ai fini dell'autocertificazione dovrebbe essere pienamente in vigore.

Saro' grato a chi mi segnalera' l'eventuale erroneita' di questa conclusione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

30 giugno 2013

decreto-legge 76/2013

Cari amici, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/giugno/decreto-legge-76-2013.pdf troverete il testo del decreto-legge 76/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/6/2013.

L'art. 9 contiene alcune disposizioni in materia di immigrazione.

Il comma 10 riguarda la regolarizzazione varata l'anno scorso con D. Lgs. 109/2012. Stabilisce che, in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione per motivi imputabili al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima che la procedura sia stata completata, la posizione del lavoratore sia comunque salva (rilascio di un permesso per attesa occupazione, ed estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al soggiorno illegale).

Il comma 8 rende triennale la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio.

Il comma 7 sposta l'accertamento di indisponibilita' di manodopera gia' legalmente presente in Italia, ai fini dell'assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, dalla fase di esame della richiesta di nulla-osta presentata dal datore di lavoro (art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, soppresso dalla disposizione appena varata) alla fase precedente alla presentazione della stessa richiesta (art. 22 co. 2). In altri termini, il datore di lavoro che voglia presentare richiesta di nulla-osta deve preventivamente chiedere al Centro per l'impiego di verificare l'indisponibilita' "di un lavoratore presente nel territorio dello Stato" e di documentare in modo idoneo tale indisponibilita'. Natrualmente, in questo contesto, "lavoratore presente" non puo' che significare "lavoratore legalmente presente" (che' altrimenti il povero Centro per l'impiego non avrebbe modo di procedere).

L'accertamento di indisponibilita' era stato introdotto in modo vincolante dalla L. 943/1986, e aveva formalmente impedito, fino al 1998, ingressi per tutte le attivita' lavorative per le quali all'epoca era obbligatoria l'assunzione dalle liste di collocamento. Avevano fatto eccezione le chiamate relative al lavoro domestico, per il quale era ammessa l'assunzione diretta con esonero dalla considerazione di tali liste e, corrispondentemente, dall'accertamento di indisponibilita'.

La legge Turco-Napolitano aveva soppresso l'accertamento di indisponibilita' per tutti i rapporti di lavoro, coerentemente con la riforma del collocamento, che aveva rimosso l'obbligatorieta' dell'assunzione dalle liste.

La legge Bossi-Fini, nel 2002, lo aveva ripristinato. Ma questa scelta era stata saggiamente svuotata di significato dalle disposizioni regolamentari corrispondenti, in base alle quali l'esito dell'accertamento non avrebbe avuto comunque carattere vincolante. Si trattava, in pratica, di un semplice appesantimento burocratico, che avrebbe potuto essere rimpiazzato, senza alterazione della sostanza, da un torneo di un-due-tre-stella da parte dei funzionari del Centro per l'impiego.

Cosi' come e' formulata, pero', la disposizione sembra ripristinare il carattere vincolante dell'accertamento di indisponibilita'. Se cosi' fosse, si tornerebbe agli anni '90, come se nulla fosse mutato rispetto alle norme sul collocamento. Peggio: vi sarebbe un'estensione del vincolo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di collaborazione domestica (negli anni '90 esonerati - come detto - dall'obbligo di accertamento). Provate a spiegare al vostro parente invalido che deve accettare come badante il manovale disoccupato inviato dal Centro per l'impiego perche' cosi' vuole il Governo del Fare...

Se teniamo presente, poi, che le richieste di nulla-osta all'ingresso sono normalmente presentate - come tutti sanno - con riferimento a lavoratori stranieri presenti illegalmente in Italia e gia' occupati in nero (trattandosi cosi' di regolarizzazioni mascherate), riconosciamo come i datori di lavoro opteranno semplicemente per mantenere il rapporto in nero, senza alcun vantaggio per il manovale disoccupato.

E se prima di varare un Governo si procedesse all'accertamento di indisponibilita' di persone di buon senso legalmente residenti?

Cordiali saluti
sergio briguglio




23 giugno 2013

art. 33 decreto-legge 69/2013

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/giugno/decreto-legge-69-2013.pdf troverete il decreto-legge cosiddetto "del fare".

L'articolo 33 introduce due disposizioni importanti in materia di acquisto della cittadinanza iure soli. Non si tratta di una vera riforma, per la quale bisognera' attendere gli sviluppi del lavoro parlamentare, ma di un impulso all'applicazione efficace delle norme vigenti.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al neo-diciottenne nato in Italia, non sono imputabili, ai fini dell'integrazione del requisito di residenza legale ininterrotta per tutta la minore eta', inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito puo' essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.

Questa disposizione recepisce un orientamento univoco della giurisprudenza recente, e consente ai Comuni di accogliere la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori, di rigetto illegittimo da parte dell'Ufficio anagrafe della richiesta di iscrizione, etc.

Un caso esemplare, in proposito, l'avevo segnalato nel marzo scorso col messaggio che appendo qui sotto.

Il comma 2 dell'articolo 33 e' altrettanto importante. Impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero la possibilita', in presenza dei requisiti, di eleggere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'eta'. In mancanza di tale comunicazione, il diritto di elezione puo' essere esercitato anche oltre tale limite.

Confido che, ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, venga data indicazione ai Comuni perche' accettino di riesaminare in autotutela le richieste precedentemente rigettate sulla base di un'interpretazione del requisito di residenza legale piu' restrittivo di quella ora adottata. L'applicazione retroattiva di una norma piu' favorevole dovrebbe essere applicabile, infatti, in deroga al principio del tempus regit actum in tutti i casi in cui il rapporto tra l'interessato e il Comune non sia "irretrattabilmente definito" (vedi http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/sent-cds-7-2011.pdf). E questo vale sia quando rislti ancora pendente un ricorso, sia quando si tratti, come in questo caso, di un diritto soggettivo, "giustiziabile" senza termini di decadenza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/gennaio/sent-cass-4466-2009.pdf).

Ringrazio Elena Rozzi per la segnalazione.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio




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... alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/lett-ndoja-cittadinanza.html troverete la lettera aperta inviata da una ragazza albanese, Monnalisa Ndoja, nata in Italia, che si e' vista rigettare la dichiarazione di elezione della cittadinanza iure soli per il fatto che la sua iscrizione anagrafica e' avvenuta alcuni anni dopo la nascita.

Il caso e' emblematico della situazione che vivono molti stranieri neo-diciottenni. Al momento della nascita di Monnalisa, la madre era legalmente soggiornante per motivi di studio. Aveva tentato, prima ancora che Monnalisa nascesse, di iscriversi all'anagrafe, ma la richiesta era stata respinta (illegittimamente e solo verbalmente...) perche', a detta del funzionario d'anagrafe, il permesso per studio non consentiva di procedere all'iscrizione.

Nata Monnalisa, la dichiarazione di nascita era stata prontamente effettuata, da persona pero' (la madre) non iscritta all'anagrafe. Non vale quindi appellarsi alla Circolare del Ministero dell'interno del 2007, che "sana" le situazioni in cui una iscrizione anagrafica tardiva del minore e' compensata da una dichiarazione di nascita tempestiva ad opera di un genitore "legalmente residente" (ossia, legalmente soggiornante e iscritto all'anagrafe).

La lettera non si limita pero' a lamentare un formalismo anacronistico (che meriterebbe, ovviamente, una rapida riforma). Osserva - ed e' su questo punto che richiamo la vostra attenzione - come anche a normativa invariata il rigetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza di Monnalisa e' da considerare illegittimo.

L'argomento e' il seguente: art. 1 co. 2 DPR 572/1993 stabilisce che "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana (...) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". Ora - prosegue la lettera - trattandosi di un diritto soggettivo della persona (l'acquisto della cittadinanza iure soli), le condizioni che lo integrano non possono che riguardare dati e comportamenti del neo-diciottenne richiedente. [E] non esiste alcun adempimento in materia anagrafica al quale il minorenne sia tenuto, spettando a chi esercita la patria potesta' di rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13 DPR 223/1989. Non si puo' quindi ritenere inadempiente il neo-diciottenne in relazione ad obblighi che non gli spettavano."

Questa tesi mi sembra perfettamente condivisibile e dovrebbe - a mio parere - tradursi in istruzioni ministeriali che evitino di rendere necessario il ricorso al giudice, anche - lo ripeto - a normativa invariata.

5 giugno 2013

anniversario

Cari amici,
oggi e' il decimo anniversario della morte di Dino Frisullo.

Una persona di qualita' veramente speciale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/maggio/premio-frisullo-2013.pdf

27 maggio 2013

accesso dello straniero al pubblico impiego

Cari amici,
e' stato assegnato alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il disegno di legge 588 (Legge europea 2013).

Il disegno di legge contiene, tra l'altro, disposizioni sull'accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Precisamente, l'art. 8 del disegno di legge recita:

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».

Oggi la giurisprudenza di merito e' decisamente orientata a riconoscere il diritto di partecipazione ai concorsi pubblici allo straniero titolare di un permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa.

Resistono, in senso contrario, un'isolata sentenza della Corte di Cassazione (n. 24170/2006), un parere del Consiglio di Stato (n. 2592/2003) e un parere del Dipartimento della Funzione pubblica (n. 196/2004). L'orientamento della Cassazione e quello del Consiglio di Stato potrebbero, paradossalmente, restare immutati per il fatto che sulla materia decidono oggi i giudici ordinari, a seguito di azioni giudiziarie contro la discriminazione. Trattandosi di decisioni stabilmente orientate a favore dello straniero, e non impugnate dall'amministrazione pubblica, la Cassazione non e' piu' chiamata a pronunciarsi sulla materia (ne' lo e', ovviamente, il Consiglio di Stato).

La Corte Costituzionale, per parte sua, con l'Ordinanza 139/2011 ha rigettato per inammissibilita' un ricorso in materia, invitando il giudice ad adottare un'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, e questo invito e' stato interpretato giustamente, da successive sentenze di merito, come un implicito sostegno all'orientamento "aperto".

L'argomento forte in favore del diritto di accedere al pubblico impiego e' che la restrizione ai cittadini puo' ritenersi ancora vigente solo per i posti e le funzioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Al di fuori di quest'ambito (precluso anche al cittadino UE), infatti, vi sono precise disposizioni di legge che consentono l'accesso alle seguenti categorie di stranieri (extra UE):

- familiari stranieri di cittadini UE (art. 19, co. 1 D. Lgs. 30/2007)

- rifugiati (art. 25 co. 2 D. Lgs. 251/2007)

- familiari di rifugiati (art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007)

- titolari (a titolo principale o come familiari ricongiunti) di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, co. 12 lettera b) D. Lgs. 286/1998)

- titolari di Carta Blu UE (art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998)

Ora, salvo i titolari a titolo principale di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, di tutte le altre categorie possono far parte anche stranieri appena arrivati in Italia, per i quali non si puo' neanche immaginare che sussista un rapporto di "fedelta'" particolare nei confronti dello Stato.

L'unica novita' introdotta (positivamente) dalle modifiche contenute nel disegno di legge in discussione al Senato e' la previsione esplicita del diritto di accesso al pubblico impiego per il destinatario di protezione sussidiaria. Per il resto, siamo di fronte alla mera ripetizione di cio' che la legge gia' dice (vedi riferimenti sottolineati, riportati sopra).

Il rischio, pero', e' che questa ripetizione venga interpretata come un intervento del Legislatore mirato ad escludere tutte le categorie non esplicitamente incluse. E questo, farebbe retrocedere la situazione allo stato che si aveva prima che si affermasse l'orientamento giurisprudenziale aperto.

Naturalmente, un'interpretazione di questo genere risulterebbe non conforme all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui impone che le leggi dello Stato rispettino i vincoli posti dagli obblighi internazionali (in questo caso, dagli artt. 10, 12 e 14 della Convenzione OIL 143/1975). Ma sarebbe difficile spiegarlo alle amministrazioni pubbliche, e il diritto di accesso dovrebbe essere fatto valere, per molto tempo ancora, a seguito di azione giudiziaria e a titolo individuale.

Mi auguro che si prenda spunto dall'esame del disegno di legge per ottenere che l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza sia recepito da un atto del Governo (es.: un nuovo parere del Dipartimento della Funzione pubblica), o che il testo dell'art. 8 del disegno di legge sia emendato modificando nel modo seguente il comma 3-bis aggiunto:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attivita' lavorativa».


Cordiali saluti
sergio briguglio

4 aprile 2013

ordinanza cgue c-522/11

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/aprile/ord-cgue-c-522-11.html del mio sito troverete l'Ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-522/11. La Corte, riprendendo la questione della compatibilita' del reato di soggiorno illegale (e dell'espulsioen ad esso potenzialmente connessa) con la Direttiva 2008/115/CE, gia' affrontata nella Sentenza C-430/11 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/dicembre/sent-cgue-c-430-11.html), afferma che

a) lo straniero condannato per reato di soggiorno illegale non puo' essere, per questo solo motivo, sottratto all'ambito di applicazione della Direttiva (benche' si tratti di espulsione irrogata da un giudice);

b) la sanzione dell'ammenda e' sostituibile con l'espulsione coattiva, ma solo se ricorrono le circostanze che rendono in generale possibile  derogare alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario (ad esempio, quando sussiste il rischio di fuga).

Quest'ultima affermazione riscatta il carattere pilatesco di quella contenuta, al riguardo, nella precedente sentenza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 marzo 2013

emergenza nord-africa (scadenza dei termini); flusso stagionali

Cari amici,

1) ricordo che il 31 marzo prossimo scade il termine per la presentazione, da parte di coloro che, giunti in Italia  prima del 5/4/2011, abbiano beneficiato del particolare regime di protezione temporanea (Emergenza Nord-Africa), della domanda

a) di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso per lavoro, motivi familiari, studio o formazione, ovvero

b) di rimpatrio assistito.

Nel caso in cui non venga presentata nessuna di queste due domande, lo straniero potra' essere allontanato dal territorio dello stato, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

i) sussistano gravi motivi di salute o di carattere umanitario che ostino all'allontanamento;
ii) si tratti di minore o di familiare entro il secondo grado di cittadino italiano;
iii) si tratti di donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, ovvero del coniuge di una donna in questa situazione;
iv) si tratti di uno straniero nel cui nucleo familiare sia presente un minore che frequenti la scuola (questa condizione puo' essere fatta valere fino alla fine dell'anno scolastico in corso).

In questo senso dispone il DPCM 28/2/2013 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/dpcm-28-2-2013.html)


2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/circ-interno-lavoro-19-3-13.pdf troverete la circolare Mininterno-Minlavoro 19 Marzo 2013 relativa all'imminente pubblicazione del DPCM 15/2/2013 (allegato alla circolare), con cui si autorizza l'ingresso per lavoro stagionale di 30.000 lavoratori.


Cordiali saluti
sergio briguglio

11 marzo 2013

acquisto cittadinanza iure soli; premio Giorgetti

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/lett-ndoja-cittadinanza.html troverete la lettera aperta inviata da una ragazza albanese, Monnalisa Ndoja, nata in Italia, che si e' vista rigettare la dichiarazione di elezione della cittadinanza iure soli per il fatto che la sua iscrizione anagrafica e' avvenuta alcuni anni dopo la nascita.

Il caso e' emblematico della situazione che vivono molti stranieri neo-diciottenni. Al momento della nascita di Monnalisa, la madre era legalmente soggiornante per motivi di studio. Aveva tentato, prima ancora che Monnalisa nascesse, di iscriversi all'anagrafe, ma la richiesta era stata respinta (illegittimamente e solo verbalmente...) perche', a detta del funzionario d'anagrafe, il permesso per studio non consentiva di procedere all'iscrizione.

Nata Monnalisa, la dichiarazione di nascita era stata prontamente effettuata, da persona pero' (la madre) non iscritta all'anagrafe. Non vale quindi appellarsi alla Circolare del Ministero dell'interno del 2007, che "sana" le situazioni in cui una iscrizione anagrafica tardiva del minore e' compensata da una dichiarazione di nascita tempestiva ad opera di un genitore "legalmente residente" (ossia, legalmente soggiornante e iscritto all'anagrafe).

La lettera non si limita pero' a lamentare un formalismo anacronistico (che meriterebbe, ovviamente, una rapida riforma). Osserva - ed e' su questo punto che richiamo la vostra attenzione - come anche a normativa invariata il rigetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza di Monnalisa e' da considerare illegittimo.

L'argomento e' il seguente: art. 1 co. 2 DPR 572/1993 stabilisce che "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana (...) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". Ora - prosegue la lettera - trattandosi di un diritto soggettivo della persona (l'acquisto della cittadinanza iure soli), le condizioni che lo integrano non possono che riguardare dati e comportamenti del neo-diciottenne richiedente. [E] non esiste alcun adempimento in materia anagrafica al quale il minorenne sia tenuto, spettando a chi esercita la patria potesta' di rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13 DPR 223/1989. Non si puo' quindi ritenere inadempiente il neo-diciottenne in relazione ad obblighi che non gli spettavano."

Questa tesi mi sembra perfettamente condivisibile e dovrebbe - a mio parere - tradursi in istruzioni ministeriali che evitino di rendere necessario il ricorso al giudice, anche - lo ripeto - a normativa invariata.


2) Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/febbraio/premio-marisa-giorgetti.pdf troverete il manifesto relativo alla premiazione della prima edizione del Premio internazionale Marisa Giorgetti, intitolato alla mamma di Gianfranco Schiavone. Mi sembra un'iniziativa bellissima, e sono felice di segnalarvela. Altre informazioni sul Premio potete trovarle sul sito http://www.premiogiorgetti.org.


Cordiali saluti
sergio briguglio

26 febbraio 2013

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/febbraio/manuale-normativa-26.html
troverete la versione aggiornata al 31/1/2013 del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.

Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori o imprecisioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

19 febbraio 2013

circolare mininterno chiusura emergenza nord africa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/febbraio/circ-interno-18-2-2013.pdf
troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa alla
chiusura dell'Emergenza Nord Africa.

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 gennaio 2013

circolari mininterno e inps

Cari amici,
vi segnalo alcune circolari rilevanti:

1) la circolare del Ministero dell'interno 14/1/2013
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/circ-interno-14-1-2013.pdf),
che chiarisce significato e limiti della verifica delle condizioni
igienico-sanitarie dell'immobile in cui una persona abbia fissato la
propria residenza;

2) la circolare del Ministero dell'interno 7/1/2013
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/circ-interno-7-1-2013.pdf),
che chiarisce come l'accesso ai programmi di rimpatrio assistito non
richieda la preventiva adozione di un provvedimento di espulsione
(che verrebbe comunque sospeso a seguito della stessa ammissione) e,
in ogni caso, non comporti un divieto di reingresso in Italia. Il
chiarimento e' positivo, ma non sufficientemente esplicito da
escludere che lo straniero irregolarmente soggiornante che, senza
essere stato intercettato, chieda di essere ammesso a un programma di
rimpatrio venga denunciato per il reato di soggiorno illegale. Resta
pero' fermo il fatto che a rimpatrio effettuato il giudice competente
per tale reato, informato dal questore, pronuncerebbe sentenza di non
luogo a procedere;

3) la circolare INPS 10/2013
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/circ-inps-10-2013.html),
che da' ulteriori chiarimenti in relazione alla regolarizzazione di
cui al D. Lgs. 109/2012.

Ringrazio Igor Zirilli, Giorgio Dell'Amico e Maura Montironi per
avermi segnalato le circolari.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 gennaio 2013

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/manuale-normativa-25.html
troverete una versione del mio manuale sulla normativa in materia di
cittadini non italiani aggiornata al 30/11/2012.

Saro' grato a chi mi vorra' segnalare errori, imprecisioni, lacune, etc.

Cordiali saluti
sergio briguglio

2 gennaio 2013

versione aggiornata del quadro della normativa; accordo governo-regioni sull'assistenza sanitaria dello straniero

Cari amici,

a) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/sinottico-normativa-34.html
troverete il quadro completo della normativa sugli stranieri,
aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 228/2012
(legge di stabilita'). Saro' grato a chi vorra' segnalarmi lacune o
errori;

b) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/acc-gov-reg-assist-sanit.pdf
troverete l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sulla
corretta applicazione della normativa in materia di assistenza
sanitaria dello straniero. I punti piu' rilevanti dell'accordo sono
riportati nel comunicato della SIMM
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/com-simm-acc-gov-reg.html).
Ringrazio Salvatore Geraci, che mi ha segnalato accordo e comunicato.

Cordiali saluti
sergio briguglio