30 giugno 2013

decreto-legge 76/2013

Cari amici, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/giugno/decreto-legge-76-2013.pdf troverete il testo del decreto-legge 76/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/6/2013.

L'art. 9 contiene alcune disposizioni in materia di immigrazione.

Il comma 10 riguarda la regolarizzazione varata l'anno scorso con D. Lgs. 109/2012. Stabilisce che, in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione per motivi imputabili al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima che la procedura sia stata completata, la posizione del lavoratore sia comunque salva (rilascio di un permesso per attesa occupazione, ed estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al soggiorno illegale).

Il comma 8 rende triennale la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio.

Il comma 7 sposta l'accertamento di indisponibilita' di manodopera gia' legalmente presente in Italia, ai fini dell'assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, dalla fase di esame della richiesta di nulla-osta presentata dal datore di lavoro (art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, soppresso dalla disposizione appena varata) alla fase precedente alla presentazione della stessa richiesta (art. 22 co. 2). In altri termini, il datore di lavoro che voglia presentare richiesta di nulla-osta deve preventivamente chiedere al Centro per l'impiego di verificare l'indisponibilita' "di un lavoratore presente nel territorio dello Stato" e di documentare in modo idoneo tale indisponibilita'. Natrualmente, in questo contesto, "lavoratore presente" non puo' che significare "lavoratore legalmente presente" (che' altrimenti il povero Centro per l'impiego non avrebbe modo di procedere).

L'accertamento di indisponibilita' era stato introdotto in modo vincolante dalla L. 943/1986, e aveva formalmente impedito, fino al 1998, ingressi per tutte le attivita' lavorative per le quali all'epoca era obbligatoria l'assunzione dalle liste di collocamento. Avevano fatto eccezione le chiamate relative al lavoro domestico, per il quale era ammessa l'assunzione diretta con esonero dalla considerazione di tali liste e, corrispondentemente, dall'accertamento di indisponibilita'.

La legge Turco-Napolitano aveva soppresso l'accertamento di indisponibilita' per tutti i rapporti di lavoro, coerentemente con la riforma del collocamento, che aveva rimosso l'obbligatorieta' dell'assunzione dalle liste.

La legge Bossi-Fini, nel 2002, lo aveva ripristinato. Ma questa scelta era stata saggiamente svuotata di significato dalle disposizioni regolamentari corrispondenti, in base alle quali l'esito dell'accertamento non avrebbe avuto comunque carattere vincolante. Si trattava, in pratica, di un semplice appesantimento burocratico, che avrebbe potuto essere rimpiazzato, senza alterazione della sostanza, da un torneo di un-due-tre-stella da parte dei funzionari del Centro per l'impiego.

Cosi' come e' formulata, pero', la disposizione sembra ripristinare il carattere vincolante dell'accertamento di indisponibilita'. Se cosi' fosse, si tornerebbe agli anni '90, come se nulla fosse mutato rispetto alle norme sul collocamento. Peggio: vi sarebbe un'estensione del vincolo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di collaborazione domestica (negli anni '90 esonerati - come detto - dall'obbligo di accertamento). Provate a spiegare al vostro parente invalido che deve accettare come badante il manovale disoccupato inviato dal Centro per l'impiego perche' cosi' vuole il Governo del Fare...

Se teniamo presente, poi, che le richieste di nulla-osta all'ingresso sono normalmente presentate - come tutti sanno - con riferimento a lavoratori stranieri presenti illegalmente in Italia e gia' occupati in nero (trattandosi cosi' di regolarizzazioni mascherate), riconosciamo come i datori di lavoro opteranno semplicemente per mantenere il rapporto in nero, senza alcun vantaggio per il manovale disoccupato.

E se prima di varare un Governo si procedesse all'accertamento di indisponibilita' di persone di buon senso legalmente residenti?

Cordiali saluti
sergio briguglio




23 giugno 2013

art. 33 decreto-legge 69/2013

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/giugno/decreto-legge-69-2013.pdf troverete il decreto-legge cosiddetto "del fare".

L'articolo 33 introduce due disposizioni importanti in materia di acquisto della cittadinanza iure soli. Non si tratta di una vera riforma, per la quale bisognera' attendere gli sviluppi del lavoro parlamentare, ma di un impulso all'applicazione efficace delle norme vigenti.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al neo-diciottenne nato in Italia, non sono imputabili, ai fini dell'integrazione del requisito di residenza legale ininterrotta per tutta la minore eta', inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito puo' essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.

Questa disposizione recepisce un orientamento univoco della giurisprudenza recente, e consente ai Comuni di accogliere la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori, di rigetto illegittimo da parte dell'Ufficio anagrafe della richiesta di iscrizione, etc.

Un caso esemplare, in proposito, l'avevo segnalato nel marzo scorso col messaggio che appendo qui sotto.

Il comma 2 dell'articolo 33 e' altrettanto importante. Impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero la possibilita', in presenza dei requisiti, di eleggere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'eta'. In mancanza di tale comunicazione, il diritto di elezione puo' essere esercitato anche oltre tale limite.

Confido che, ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, venga data indicazione ai Comuni perche' accettino di riesaminare in autotutela le richieste precedentemente rigettate sulla base di un'interpretazione del requisito di residenza legale piu' restrittivo di quella ora adottata. L'applicazione retroattiva di una norma piu' favorevole dovrebbe essere applicabile, infatti, in deroga al principio del tempus regit actum in tutti i casi in cui il rapporto tra l'interessato e il Comune non sia "irretrattabilmente definito" (vedi http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/sent-cds-7-2011.pdf). E questo vale sia quando rislti ancora pendente un ricorso, sia quando si tratti, come in questo caso, di un diritto soggettivo, "giustiziabile" senza termini di decadenza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/gennaio/sent-cass-4466-2009.pdf).

Ringrazio Elena Rozzi per la segnalazione.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio




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... alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/lett-ndoja-cittadinanza.html troverete la lettera aperta inviata da una ragazza albanese, Monnalisa Ndoja, nata in Italia, che si e' vista rigettare la dichiarazione di elezione della cittadinanza iure soli per il fatto che la sua iscrizione anagrafica e' avvenuta alcuni anni dopo la nascita.

Il caso e' emblematico della situazione che vivono molti stranieri neo-diciottenni. Al momento della nascita di Monnalisa, la madre era legalmente soggiornante per motivi di studio. Aveva tentato, prima ancora che Monnalisa nascesse, di iscriversi all'anagrafe, ma la richiesta era stata respinta (illegittimamente e solo verbalmente...) perche', a detta del funzionario d'anagrafe, il permesso per studio non consentiva di procedere all'iscrizione.

Nata Monnalisa, la dichiarazione di nascita era stata prontamente effettuata, da persona pero' (la madre) non iscritta all'anagrafe. Non vale quindi appellarsi alla Circolare del Ministero dell'interno del 2007, che "sana" le situazioni in cui una iscrizione anagrafica tardiva del minore e' compensata da una dichiarazione di nascita tempestiva ad opera di un genitore "legalmente residente" (ossia, legalmente soggiornante e iscritto all'anagrafe).

La lettera non si limita pero' a lamentare un formalismo anacronistico (che meriterebbe, ovviamente, una rapida riforma). Osserva - ed e' su questo punto che richiamo la vostra attenzione - come anche a normativa invariata il rigetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza di Monnalisa e' da considerare illegittimo.

L'argomento e' il seguente: art. 1 co. 2 DPR 572/1993 stabilisce che "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana (...) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". Ora - prosegue la lettera - trattandosi di un diritto soggettivo della persona (l'acquisto della cittadinanza iure soli), le condizioni che lo integrano non possono che riguardare dati e comportamenti del neo-diciottenne richiedente. [E] non esiste alcun adempimento in materia anagrafica al quale il minorenne sia tenuto, spettando a chi esercita la patria potesta' di rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13 DPR 223/1989. Non si puo' quindi ritenere inadempiente il neo-diciottenne in relazione ad obblighi che non gli spettavano."

Questa tesi mi sembra perfettamente condivisibile e dovrebbe - a mio parere - tradursi in istruzioni ministeriali che evitino di rendere necessario il ricorso al giudice, anche - lo ripeto - a normativa invariata.

5 giugno 2013

anniversario

Cari amici,
oggi e' il decimo anniversario della morte di Dino Frisullo.

Una persona di qualita' veramente speciale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/maggio/premio-frisullo-2013.pdf