23 giugno 2013

art. 33 decreto-legge 69/2013

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/giugno/decreto-legge-69-2013.pdf troverete il decreto-legge cosiddetto "del fare".

L'articolo 33 introduce due disposizioni importanti in materia di acquisto della cittadinanza iure soli. Non si tratta di una vera riforma, per la quale bisognera' attendere gli sviluppi del lavoro parlamentare, ma di un impulso all'applicazione efficace delle norme vigenti.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al neo-diciottenne nato in Italia, non sono imputabili, ai fini dell'integrazione del requisito di residenza legale ininterrotta per tutta la minore eta', inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito puo' essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.

Questa disposizione recepisce un orientamento univoco della giurisprudenza recente, e consente ai Comuni di accogliere la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori, di rigetto illegittimo da parte dell'Ufficio anagrafe della richiesta di iscrizione, etc.

Un caso esemplare, in proposito, l'avevo segnalato nel marzo scorso col messaggio che appendo qui sotto.

Il comma 2 dell'articolo 33 e' altrettanto importante. Impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero la possibilita', in presenza dei requisiti, di eleggere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'eta'. In mancanza di tale comunicazione, il diritto di elezione puo' essere esercitato anche oltre tale limite.

Confido che, ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, venga data indicazione ai Comuni perche' accettino di riesaminare in autotutela le richieste precedentemente rigettate sulla base di un'interpretazione del requisito di residenza legale piu' restrittivo di quella ora adottata. L'applicazione retroattiva di una norma piu' favorevole dovrebbe essere applicabile, infatti, in deroga al principio del tempus regit actum in tutti i casi in cui il rapporto tra l'interessato e il Comune non sia "irretrattabilmente definito" (vedi http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/sent-cds-7-2011.pdf). E questo vale sia quando rislti ancora pendente un ricorso, sia quando si tratti, come in questo caso, di un diritto soggettivo, "giustiziabile" senza termini di decadenza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/gennaio/sent-cass-4466-2009.pdf).

Ringrazio Elena Rozzi per la segnalazione.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio




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... alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/lett-ndoja-cittadinanza.html troverete la lettera aperta inviata da una ragazza albanese, Monnalisa Ndoja, nata in Italia, che si e' vista rigettare la dichiarazione di elezione della cittadinanza iure soli per il fatto che la sua iscrizione anagrafica e' avvenuta alcuni anni dopo la nascita.

Il caso e' emblematico della situazione che vivono molti stranieri neo-diciottenni. Al momento della nascita di Monnalisa, la madre era legalmente soggiornante per motivi di studio. Aveva tentato, prima ancora che Monnalisa nascesse, di iscriversi all'anagrafe, ma la richiesta era stata respinta (illegittimamente e solo verbalmente...) perche', a detta del funzionario d'anagrafe, il permesso per studio non consentiva di procedere all'iscrizione.

Nata Monnalisa, la dichiarazione di nascita era stata prontamente effettuata, da persona pero' (la madre) non iscritta all'anagrafe. Non vale quindi appellarsi alla Circolare del Ministero dell'interno del 2007, che "sana" le situazioni in cui una iscrizione anagrafica tardiva del minore e' compensata da una dichiarazione di nascita tempestiva ad opera di un genitore "legalmente residente" (ossia, legalmente soggiornante e iscritto all'anagrafe).

La lettera non si limita pero' a lamentare un formalismo anacronistico (che meriterebbe, ovviamente, una rapida riforma). Osserva - ed e' su questo punto che richiamo la vostra attenzione - come anche a normativa invariata il rigetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza di Monnalisa e' da considerare illegittimo.

L'argomento e' il seguente: art. 1 co. 2 DPR 572/1993 stabilisce che "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana (...) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". Ora - prosegue la lettera - trattandosi di un diritto soggettivo della persona (l'acquisto della cittadinanza iure soli), le condizioni che lo integrano non possono che riguardare dati e comportamenti del neo-diciottenne richiedente. [E] non esiste alcun adempimento in materia anagrafica al quale il minorenne sia tenuto, spettando a chi esercita la patria potesta' di rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13 DPR 223/1989. Non si puo' quindi ritenere inadempiente il neo-diciottenne in relazione ad obblighi che non gli spettavano."

Questa tesi mi sembra perfettamente condivisibile e dovrebbe - a mio parere - tradursi in istruzioni ministeriali che evitino di rendere necessario il ricorso al giudice, anche - lo ripeto - a normativa invariata.

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