18 luglio 2013

sent. corte cost. 202/2013; emendamento legge europea 2013

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/sent-corte-cost-202-2013.html
troverete la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013, che
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale
in esso stabilita (vedi sotto) si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami
familiari nel territorio dello Stato".

Il comma considerato recita, nella parte qui rilevante:
"Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale."

Negli ultimi anni si era comunque consolidato un orientamento del
Consiglio di Stato secondo il quale la tutela andava applicata in
tutti i casi in cui vi fossero familiari dello straniero interessato
legalmente soggiornanti in Italia (a maggior ragione, in presenza di
un nucleo familiare formatosi in Italia o di figli nati in Italia).


2) nell'ambito dell'esame da parte delle Commissioni della Camera
della Legge europea 2013 (A.C. 1327) abbiamo proposto ad alcuni
deputati di presentare e sostenere un emendamento mirato a sancire in
modo inequivocabile il diritto di ogni straniero soggiornante in
Italia per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa di
partecipare ai concorsi pubblici.

Qualunque pressione sui parlamentari perche' l'emendamento sia
approvato e' da considerare preziosa. Nei limiti del lecito, si
intende...


Cordiali saluti
sergio briguglio

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