6 settembre 2014

versione aggiornata del manuale sulla normativa; rinvio autocertificazione

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/settembre/manuale-normativa-33.html del mio sito troverete la versione del manuale sulla normativa in materia di cittadini non italiani aggiornata al 31 agosto 2014;

2) l'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 119/2014 (G.U. 22 agosto 2014) rinvia di un altro anno (30 giugno 2015) l'entrata in vigore della piena parificazione dello straniero al cittadino italiano in materia di autocertificazione. 

La cosa sta diventando una barzelletta. Ricordo che in origine la data era fissata per il primo gennaio 2013. Era stata poi rinviata al 30 giugno 2013 dalla legge 228/2012, al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26/6/2013 e al 30 giugno 2014 dalla legge 35/2012.

Osservo come la parificazione tra straniero e italiano sia gia' in atto in relazione a tutti i certificati che non siano richiesti esplicitamente da disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione o dal suo Regolamento di attuazione. Resta quindi esclusa, sicuramente, per il certificato del casellario giudiziale e il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), per la certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), per la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999) e per la certificazione attestante l'iscrizione a un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999).

Se fosse consentita l'autocertificazione, nessuno impedirebbe all'amministrazione che riceva, in luogo del certificato, la dichiarazione sostitutiva di verificare se tale dichiarazione sia veritiera. A questo scopo, basterebbe inviare un messaggio di e-mail all'amministrazione competente (e leggere poi la risposta). Per di piu', lo si potrebbe fare nei soli casi in cui lo si ritenga opportuno. Tutto questo comporterebbe una diminuzione del carico di lavoro delle amministrazioni. Sembra pero' che le amministrazioni pubbliche siano affezionate ai grandi carichi di lavoro, salvo poi lamentarsi che l'organico e' sottodimensionato.

Cordiali saluti
sergio briguglio